- Academie de Saint Anselme - Nouvelle Serie - 01/01/1997
Aosta tra XVIII e XIX secolo 275 di una scala più ridotta, attenta alla immagine urbana e condiziona– ta dalle resistenze della proprietà privata al cambiamento. Di contro, all'art. 4 si dice che i lavori eseguiti secondo un piano regolatore approvato dal Re saranno considerati «opere . .. di pubbli– ca utilità» per la realizzazione delle quali si potrà «addivenire all'oc– cupazione delle occorrenti proprietà, osservando il disposto dalle Nostre Patenti 6 aprile 1839», cioè viene affermato il principio della pubblica utilità derivato dai «concetti illuministici della Rivoluzio– ne . .. », cui era legata una <nuova concezione dell'uso del suolo» ed il «mito del progresso». 167 In realtà la norma è già molto attenuata rispetto a quella corrispondente della prima stesura. All'art. 3 o essa infatti specifica che il prezzo convenuto in pagamento dell'esproprio potrà essere diminuito da «les avantages de l'embellissement, élargisse– ment et autres circonstances» e addirittura all'art. 5o permette di espro– priare, in favore di una costruzione privata che contribuisca all' «orne– ment de la Ville», anche la casa del vicino che sia di «moindre valeur» o qualche luogo che sia necessario o di ostacolo al «nouvel embellisse– ment>>. Fortunatamente una simile pericolosa affermazione non fu inserita nel testo definitivo, che propone invece come strumenti per la realizzazione del piano incentivi come l'esenzione ventennale dagli aumenti delle tasse dovuti all'incremento di valore del bene (RP, art. 5°), e la concessione di terreni di proprietà pubblica a chi intenda realizzare nuove fabbricazioni (RP, art. 6°). Dalla proposta del «Projet>> di adeguare la città ad un modello teorico, imponendone l'attuazione con l'espropriazione e la forza della legge, ricorrendo in caso d'inadempienza agli organi giudiziari, si passa già nelle Patenti Regie del 1842 ad un'impostazione più rea– listica, che però ha già perso molta della tensione innovativa presen– te nella proposta di piano del '27. Il successivo «Regolamento d'Ornato» stabilisce una normativa di settore estremamente detta– gliata, ma ancora meno propositiva. 168 167 VERA COMOLl M ANDRACCI, Torino, cit., p. 93. 168 AHR, Fonds Ville, Varia, Vol. 52, ff. 9-19.
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