- Academie de Saint Anselme - Nouvelle Serie - 01/01/1997

Aosta tra XVIII e XIX secolo 307 Art. 27 Personne ne pourra foire passer la fumée des tuyaux des poi!les, fourneaux, forges ou foyers quelconques ailleurs que dans !es canaux des chaminées qui devront s'élever de deux pieds et demi au dessus des toits des maisons et ne pourront dépasser le profil des murs de foce qui bordent les rues ou p laces. Art. 28 Aucune ouverture pour l'écoulement d'un evier ou pour le jùmier ne pourra etre éta– blie à l'avenir sur !es rues, p laces ou passages publics: celles existantes actuellement dans !es mes ou dans !es places seront bouchées verticalmente per tutta l'altezza dell'edifi– cio conducono le grondaje ne canali sot– terranei, se vi esisteranno nelle strade in cui avranno luogo le opere, ed in caso diverso, fino allivello del suolo, median– te quelle cautele che la Commissione d'Ornato stimerà opportuno di prescri– vere, onde ovviare agli inconvenienti che dalle acque sparse sul terreno potrebbero derivarwe, massime nell'invernale stazio– ne. Qualora non si possa, o non si voglia dal proprietario incassare i detti tubi nel muro per tutta l'elevazione del fabbricato potranno essi scendere rasente l'esterna parte sino all'altezza non minore di metri tre dal suolo della contrada, al quale punto saranno introdotte nel muro sino al loro sbocco sul terreno o nel condotto sotterraneo adoperando in questo tratto doccioni di piombo, ferro, oppure di terra cotta. R Tirolo 6' -Art. 37 fumajoli de' cammini, forni, fuccine, stufe, ecc., non potranno avere sfogo che sopra il tetto, et non mai inferiormente alla linea delle gronde di qualunque parte de' fabbricati; quelli esistenti in tal foggia dovranno togliersi nel termine non minore di due anni da stabilirsi dalla Commissione d'Ornato. R Tirolo 6' -Art. 38 Resta vietato di far isboccare dal muro esteriore de' fabbricati verso le pubbliche vie o piazze i colaticii delle stalle, de let– tamaj, dei lavaroj, delle cucine, e di simi– li acque immonde. Nelle contrade dove esisteranno condotti sotterranei nei quali decorra un sufficiente corpo d'acqua per mantenerli netti, si dovrà a seconda de' casi, nel termine non maggiore d'un anno dalla pubblicazione del presente, oppure dalla costruzione di detti condot– ti e sempre quando le circostanze lo com-

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