- Academie de Saint Anselme - Nouvelle Serie - 01/01/2000
252 Paolo Papone - Viviana Vallet Il papa è Lucio II, al secolo Gerardo Caccianemici, che fu can– celliere di Innocenza Il: questo aiuterebbe a spiegare la continuità formale delle due bolle, anche se il cancelliere del 1135 era un altro, Aimerico. Oltre alle firme e alla datazione, solo due parti– colari differiscono: tra i possibili largitori vengono inclusi i re accanto ai principi; nella clausola che salva il rispetto e i diritti canonici del vescovo diocesano, si aggiunge l'autorità della sede apostolica: "salva nimirum diocesani episcopi canonica iustitia et reverentia et apostolice sedis auctoritate" . Quest'ultima variazione è ambiguamente significativa: potrebbe dipendere dalla tendenza della curia romana a far pesare sempre di più la sua autorità, ma potrebbe anche essere la risposta ad un problema locale la cui soluzione richiede l'autorità della Sede Apostolica. Considerando che, nel giro di pochi anni, i canonici regolari di S. Orso sono stati oggetto di parecchie bolle pontificie, per di più molto simili tra di loro, vien fatto di pensare proprio all'esistenza di problemi locali tali da indurre i canonici a richiedere il pronunciamento e la protezione della Santa Sede. Poiché in questa bolla ancora si trova la menzione della Cattedrale (ecclesia matrix) come soggetto perturbante, e in più c'è il riferimento nuovo all'autorità della Sede Apostolica, si può ipotizzare che i canonici di S. Orso perce– piscano di dover affrontare le tensioni con il Capitolo della Cattedrale senza poter contare sull'aiuto dell'attuale vescovo (Armanno o Bosone). Nel 1146 papa Eugenio III emette un'altra bolla a favore del priore Arnaldo (Arnolfo) e dei canonici regolari dei SS. Pietro e Orso: 90 "Eugenius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Arnaldo priori ecclesie sanctorum Petri et Ursi Augustensis tuisque fratribus tam presentibus quam furu– ris regularem vitam professis in perperuum. Quoniam sine verae cultu religionis nec karitatis unitas potest subsistere nec Deo gratum exhiberi servicium,-expedit Aposrolicae aucroritati religiosas personas diligere et earum quieti auxiliante domino providere. Ea propter dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus 90 HPM, Chartarum, I, n. CCCCLXXXVIII, coli. 790-791.
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