- Academie de Saint Anselme - Nouvelle Serie - 01/01/2014
UNA PIETRA DI CONFINE E UNA SORGENTE: VERTENZE SETTECENTESCHE SUL GRAN SAN BERNARDO per sé la cessione dei diritti dei particolari. Inoltre aveva inserito alla fine la causala che la convenzione provvisoria non avrebbe significato nulla senza la successiva convenzione formale, mentre invece la Dieta aveva incaricato i suoi commissari di stipularne una definitiva non essendo stata tempestivamente informata di tale riserva. Tra l'altro, costoro (saggiamente) non avevano voluto che si menzionasse la posizione attuale della pietra posta sul ruscello, perché non si era più tenuto conto della direzione della linea incisa su di essa: era meglio non parlare più di quel vec– chio pomo della discordia. Poi non volevano che si redigesse un verbale separato dalla convenzione e se ne era discusso tutto un giorno. Altri dissensi erano sorti riguardo al diritto di tratta foranea o transito, 84 di cui vo– levano rinviare l'esenzione all'apertura della strada di Saint-Gingolph. A proposito dell'aubaine o albinaggio non volevano che si parlasse di successione ab intestato perché, a quanto aveva capito dalle loro confabulazioni in tedesco (che i religiosi presenti si premuravano di tradurre), nel loro paese le figlie ereditavano in parti uguali coi figli. 85 Si era poi discusso sulla posizione delle rispettive firme in calce ai verbali. Quanto agli altri argomenti, Vignet dubitava che essi volessero un rinnovo dell'alleanza e aveva capito che, se auspicavano l'apertura di una strada e l'abolizio– ne della viérie, era perché credevano che il Sempione avrebbe condiviso i vantaggi col Gran San Bernardo. 86 84 N el corso della conferenza fu presentato dai delegati vallesani il progetto di un complessivo trattato di com– mercio, includente i vari articoli. Vi era detto (art. 2) che la Repubblica non avrebbe preteso alcun diritto sulle mercanzie e derrate destinate a restare nella Valle d'Aosta che i Valdostani portassero dalla Savoia, da Ginevra e dalla Svizzera attraverso il Vallese, e in reciprocità i Vallesani non avrebbero pagato alcun diritto su tutte le mercanzie e derrate destinate al Vallese, che importassero dagli Stati di Sua Maestà, di Genova e di Milano. In una « Copie du projet remis par messieurs les commissaires du Vallais le 5 septembre 1778 " l'esenzione appare riferita a provenienze più limitate: " Les Vallesiens ne payeront aucun droit de transit pour toutes les marchandises nées ou fabriquées dans le Duché d'Aoste, qu'ils transporteront en Vallais ainsi que pour celles venantes du Piémont, les toutes cependant destinées à l'usage des habitants d u Vallais. Par contre la République de Valais n'exigera des valdaostains aucun droit pour les marchandises nées ou fabriquées en Vallais, quoique en plus grand nombre, qu'ils transporteront dans le duché d'Aoste pour y etre consumées "· Inoltre, visto che in Savoia non si prelevava nulla per le mercanzie dei Vallesani, anche quelle che fossero en– trate nella Repubblica del Vallese da Saint-Gingolph o per il Bouveret e passassero per il Gran San Bernardo sarebbero state esenti dal diritto di transito a condizione che risultasse la loro destinazione alla Valle d'Aosta. 85 Tale riluttanza si può spiegare, come mi suggerisce Elisa Mongiano, perché, se i beni immobili fossero restati soggetti alla lex!oci, negli Stati sabaudi si sarebbe applicato su di essi un diritto successorio diverso da quello del Vallese. Nel progetto di un trattato di commercio, proposto dai Vallesani durante la stessa conferenza e già citato alla nota precedente, l'art. 3 prevedeva che i sudditi di Sua Maestà e i Vallesani potessero disporre dei loro beni per testamento, donazione o altro titolo a favore di qualsiasi suddito dell'uno o dell'altro Sta– to, purché gli statuti, diritti, privilegi del luogo in cui i beni erano situati permettessero tale disposizione; gli eredi avrebbero potuto acquisire i beni che loro pervenissero sia ab intestato, sia per testamento o altra disposizione e avrebbero potuto disporne ed esportarli; ma nel caso che tali beni si trovassero nel Vallese e li vendessero, avrebbero dovuto pagare una tassa del cinque percento sul prezro come si praticava tragli alleati del Corpo Elvetico e della Repubblica. Ma nella convenzione stipulata si dispose diversamente. 86 Ancora nel progetto di un trattato di commercio presentato dai Vallesani, di cui alla nota precedente, all'art. 75
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