BASA

= 182 un fatti , non sono se non gli abitanti dei sobborghi - ricordiamo che Aosta ancor oggi va superba della sua cinta di mura romane - che topogra– ficamente, erano ben separati dai cives abitanti in– f'ra muros. Ma nessuna di stinzione giuridica corre fra gli uni e gli altri, poichè tutto il t erritorio di Aosta - chiaramente lo dice l a carta di Tom– maso I - gode degli stessi privilegi e vive se– condo lo stesso diritto (1). Ma se la capacità di agire non appare meno– mata per defectum status liber tatis, essa presenta un interessantissima storia nei riguardi delle donne, dei fanciu lli e dello stato clericale. Anzi il Pivano ha affermato in base ai documenti d el sec. XII-XIII, che « dun sse nel fatto una meno– m azione della capaciti\ giuridica di disposizione nel capo della famiglia, in quanto i s uoi atti, per aver pieno valore, dovevano essere approvati dalla moglie,, dagli infanti, dai cognati, dagli zii, dai nipoti » (2). Vedremo più avanti in qual senso si debbano intendere queste parole . Ora soffermiamoci a con– siderare, qu a nto riguarda la capacità d'agire della donna. * ... È n ecssario distinguer e a tal proposito il caso della donna parte principale del negozio giuridico, (1) Cio' a differenza di allre città, Cfr l\lENGOZZI : La cil/a italiana nel/'11/10 Jl!ledio Evo. II cd. Firenze, 1931. (2) PrvANO: Le carie, cit. prefaz. pag. 68, A. ' J

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY4MjI=