BASA

"70 183 VA da quello in cui la donna interviene a co nfer– m ar e atti compiuti da a ltri. Tale distinzi one, per vero, non dove vano fare i documenti più a ntich i, cioè il diritto più anti– co. Per esso la donna non può agire se non per mezzo cli un rappresentante, il che equi va le a dire che n el diritto più antico, sotto, cioè·, l'im– mediat a influenza del diritto borgognon e, l a donn a non è capace di agire e si trova, di conseguenza, sottoposta ad una perpetua tut el a. Ne viene di consegu enza ch 'essa, per agire, clev'esser sempre r apresentata da un aduocatus, si a che intervenga come attore principale, sia che venga chiamata a confermare - secondo la cons uedin e va ldostana - il negozio giuridico compiuto da un par ente, P erò verso la m età del sec. XII - indubbi a– me nte sotto l a pression e delle idee bandite da lla glossa, - comincia a porsi la distinzione sopra r icordata , fra l a donna interve ni ente com e parte e la donna interveniente come con fe rmante. Infatti , m entre per la prima ipotesi è sempre necessaria la presenza dcll'aduoca lus - e lo sarà ancor per un secolo - per conver so qu ando l a donna inte r vie n e a confermnre il n egozio opera to da un parente, può partecipare senza esser rap– p resent at a. Per quasi tutta l a seconda m età dcl sec. XII assi stian10 alla coesistenza di qu es te due forme, e possiamo osservare come i documenti ci pre– sentino assa i b ene l'esaurirsi della prima usa nz a e l'afferm ar si della seconda, che n el secolo se– guente predominerà uni ve r salment e. Troviamo, infatti, ancora la donna assistita dall' advocalus

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