BASA

~ IOI <'..<>'> Art. 2 La Valle d' Aosta provvecle, mediante concorso, alla nomina degli insegnanti pe r le scuo\e elementari e medie, dei capi di istituto, degli ispettori scolastici e dei direttori diclat tici. I candidati devono climostrare la loro conoscenza della lingua fran cese, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso. Art. 3 L' Amministrazione della Valle d' Aosta provvede all'isti– tuzione dei ruoli regionali per la Valle stessa degli insegnanti per le scuole elementari, degli insegnanti per le scuo le me– die, d egli ispettori sco lasti ci, dei direttori didattici e dei capi di istituto. E' ammesso il passaggio dai ruoli regionali a quelli statali e vi ceversa, secondo le moda lit à che saranno stabilite con successivo provvedinzento, Art. 4 Nella prima attuazione del presente d ecreto gli inse– gnanti, gli ispettori scolastici, i direttori didattici e i cap i di istituto che prestano servizio nella circoscrizione della Valle, possono essere trasferiti, col loro consenso, nei ruoli regionali, su richiesta del Consiglio della Valle. Nella prima attuazione de l presente decreto, il Ministero della Pubblica Istru zio ne puà, su richiesta dell'Amministra– zione dell a Valle. comandare a prestare servizio nella Valle stessa personale d ei rnoli statali. · Art. 5 Alla retribuzione del personale e a tutte le aitre spese relative al funzionamen to dei servizi sco lastici provvede l'Am– ministrazione della Valle. Gli sti pendi e gli as5egni da corrispondersi al personale devono essere , in ogni caso, non superiori a quelli corrisposti dallo Stato al persona le statale delle scuole di corrispondente ordine e grado. Art. 6 Le funzioni del Consiglio scolastico provinciale sono de– mandate, nelia Valle d' Aosta, ad un Consig lio regionale,

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