BASA
Art. IO E' soppresso un posto di Provveditore agli Studi di seconda classe (grado 6°) ne! ruolo della carriera ammini– strativa del personale dei Provveditorati agli Studi. L' even– tuale soprannumero che, per eftetto di tale soppressione, risulterà ne! posto predetto, sarà assorbito con la prima vacanza che si verificherà ne! grado medesimo. Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per il Tesoro, saranno disposte, in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, le ulteriori riduzioni del ruolo del personale dei Provveditorati agli Studi nonchè dei ruoli del personale delle scuole di ogni ordine e grado, che passano ail' Amministrazione della Valle d' Aosta. Art. l l I personali dipendenti dalla Valle d' Aosta, che rientrino nelle categorie contemplate nell'art. 6 dell'ordinamento del Monte pensioni insegnanti elementari, approvato con la legge 6 tebbraio 1941 n. 176, nonchè gli ispettori scolastici e i direttori didattici, sono iscritti al Monte predetto anche in deroga alla legge 1° giugno 1942 n. 67 5. Ad essi si appli– cano le norme del citato ordinamento e le successive modi– ficazioni. Per l'accertamento e la riscossione dei contributi saranno seguite le norme degli art. 19 e 20 dell' ordinamento sopra citato. Gli altri personali insegnanti dipendenti dalla Valle di Aosta sono iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali. Ad essi si applicano le norme dell'ordinamento della Cassa stessa, approvato con regio decreto legge 3 marzo 1938, 1i. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni. Per i personali di cui al comma precedente che passano da!le dipendenze dello Stato aile dipendenze della Valle di Aosta, e viceversa, il servizio reso dall' Amministrazione della Valle viene, agli effetti del trattamento di quiescenza, valu– tato cumulativamente con quello utile a pensione prestato anteriormente o posteriormente al passaggio alle dipendenze dello Stato; ed in ta! caso si applicano le norme dell'art. 57 del citato ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali.
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