BASA

ART. 71 La Valle puà nominare laureati o diplomati all'estero p er l'insegnamento della Zingua francese nelle scuole regio– nali, purchè tali insegnanti siano muniti di titoli equipol– lenti a quelli prescritti dalla Stato. ART. 72 Sono istituiti nella Valle d'Aosta ruoli regionali per gli insegnanti delle scuole elementari e medie, per i Capi d'lsti– tuto, per g li lspettori scolastici e per i Direttori didattici. È ammesso il passaggio dai ruoli statali a quelli regio· nali e viceversa. Il passaggio dai ruoli statali ai mali regionali avviene su richiesta degli interessati e previo benestare della Reg io– ne ; il passaggio dai ruoli regionali ai ruoli statali avviene su richiesta degli inten>ssati. Per detti passaggi gli insegnanti delle scuole medie debbono avere conseguito l'idoneità in un concorso generale della Stato. Su richiesta della Regione il Ministero della Pubblica l struzione puà comandare a prestare servizio in Valle d'Ao– sta personale dei ruoli statali, e assorbire personale inu– gnante dei ruoli reg ionali. ART. 73 La Regione sovrai'!tende alla conservazione dei manu· menti e delle opere artistiche e storiche e provvede ai ser– vizi relativi alle antichità e alle belle arti. Lo Stato concorre nelle spese per la conservazione dei monumenti e delle opere di importanza storica esistenti nella Valle d'Aosta.

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