BASA
56 R. Bore/li Viva raccomandazione viene fatta a tutti, perchè esercitino l'ospi– talità, specie verso i pellegrini infermi ; il vescovo proibisce perà se– veramente che l'ospitalità sia esercitata a scopo di lucro disonesto , ~sorta quindi ad essere giusti nel richiedere la dovuta ricompensa ed a mostrarsi liberali verso i poveri, i pupilli e le vedove. Norme precise vengono stabilite riguardo al padrino ed alla madrina di battesimo. Il vescovo ordina che i parroci ne ammettano d'ara in poi, uno solo : « unus tantum sive vir, sive mulier, iuxta sacrorum canonurn instituta », corne era stato deciso a Trento. Racco– manda ai curati di istruire per tempo padrini e madrina circa gli obbli– ghi spirituali che contraevano verso il battezzando « ne i;>:norantia ulla excusari valeant » 138 . L'usa della questua era assai diffusa in diocesi ; avveniva un po · in tutti i tempi ed era esercitata per lo più con fini di lucra, sicchè non mancavano liti e contese tra i questuanti, che erano in cià di male esempio al popolo . Il vescovo praibl severamente agni sorta di questue , eccetto quella esercitata dai canonici di S. Bernardo , dai frati dell'ordine di S. Francesco e dalla confraternita di S. Grata 139 . Altri numerosi decreti furono pramulgati riguardanti l'obbligo dei notai di notificare i pii legati, l'obbligo dei fedeli di pagare le decime, l'osservanza del riposo festivo, le rubriche da osservarsi nella celebrazione della Messa , il decora nelle funzioni sacre, la cura delle chiese, la consacrazione e conservazione degli altari portatili ; altri an– cora contra i matrimoni clandestini, i simoniaci, gli usurai, i pubblici peccatori ; contra quei sacerdoti che convertivano ad altri usi le offerte ricevute per le opere pie, per il sostentamento dei poveri od il re– staura dela chiesa : « .. . contra eis qui bona et praprietates ecclesire aut cappellaniarum ad se adtrahunt et ab ecclesia alienant ». Soprat– tutto contra colora che avevano l'ardire di interpretare a loro modo la Sacra Scrittura estorcendone il senso, con grave pericolo di eresia . Proibiva che gli ecclesiastici si abbandonassero a traffici e com– merci incompatibili con la dignità e gli obblighi del loro ministero ; (138) Ibidem. (139) Ibidem .
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