BASA
58 G. Piaggio oltre aile entrate proprie della regione 2 , Io stato assegnava alla medesima: 1 ) i 9/10 del canone annuale per le concessioni di derivazione di acque a scopo idroelettrico, in base a quanta stabilito dalla Sta– tuto (art. 12); 2) il 60% dei seguenti tributi erariali, da calcolarsi sull'im– porto dei versamenti in canto competenze 3 affluiti durante il detto anno pressa la sezione di tesoreria provinciale di Aosta: imposta sui terreni, fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile e com– plementare sul reddito; imposta sulle successioni e donazioni, mano– morta, registra, imposta generale sull'entrata, bollo, imposta di sur– rogazione di registra e bollo, imposte ipotecarie e tasse sulle con– cessioni governative e di pubblico insegnamento; imposta sulla fab– bricazione dei filati, imposta sul gas e sulla energia elettrica. Il 60% dei proventi del monopolio sui tabacchi, sul sale e sulle cartine riscos::5, nell'ambito regionale, limitatamente alla parte da considerarsi corne imposta di consuma. Come si vede si mantenne integro il principio, già stabilito nel 1948 del riparto in base ad una quota fissa , benchè con una percen– tuale inferiore a quella proposta nel 1949 . Detta definizione, pre– sentava un innegabile vantaggio, considerati soprattutto gli onerosi servizi trasferiti dalla stato alla regione, rispetto a quella che sarà adottata nel 19 55, in quanta la suddetta percentuale era da calcolars1 su di una base piuttosto ampia, comprendente, fra le principali im– poste dirette ed indirette, i tre tributi che possono essere considerati i pilastri del sistema fiscale italiano: l'imposta generale sull'entrata, l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta di consuma sui tabacchi. Altri problemi attinenti al riparto, e in primis , quello della ri– partizione delle imposte pagate da società con sedi centrali situate fuori dalla regione, ma che in essa hanno stabilimenti od impianti, non furono oggetto di regolamentazione. Non avendo queste disposizioni carattere di definitività, le trat– tative tendenti alla determinazione dell'ordinamento finanziario della regione dovettero continuare pressa le autorità governative e pressa i competenti ministeri; fu proposto, da parte del governo, un nuovo (2) Costituite corne sappiamo dai tributi provinciali, dai tributi e diritti spettanti agli altri enti ed uffici soppressi e dai redditi patrimoniali. (3, I versamenti in couto residui non furono presi in considerazione.
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