BASA
60 G. Piaggio CAPITOLO V LEGGE SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA VALLE D'AosTA DEL 1955 1) Il riparto delle entrate erariali. A decorrere dal 1951 è entrata in vigore la legge 29-11-195-5, n . 1179 1 , che approva e regola l'ordinamento finanziario della regior.e. Detta legge, tuttora in vigore, ha fatto cessare lo stato di inccr– tezza e di provvisorietà in cui i rapporti finanziari tra stato e regione erano venuti a trovarsi 2 • Il sistema accolto è quello da noi definito misto; la ripartizione dei tributi erariali avviene cioè in base a due quote: una fissa, l'alt1a mobile. a) Quota fissa . La quota fissa è data da una percentuale del gettito delle prin– cipali imposte dirette e di alcune imposte indirette riscosse nella regione. La percentuale suddetta è calcolata sui versamenti in canto competenza e residui effettuati nella sezione di tesoreria provinciale di Aosta. Sono attribuiti alla regione, per l'art. 2 della presente legge: 1 ) i 9/10 del gettito delle imposte erariali sui terreni, sui fabbricati e dell'imposta sui redditi agrari; 2) i q /10 dell'imposta complementare progressiva sul reddito; 3) gli 8/10 dell'imposta sui redditi di R.M.; 4) i 9/10 di alcune tasse ed imposte indirette, percepite nel territorio della regione Si tratta delle imposte sulle successioni e do– nazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registra e sul balla, delle imposte di surrogazione di registra e balla, delle imposte (1) Potrebbe dar luogo a qualche perplessità l'art. 16 di tale legge, in quanta tende a rendere stabile e permanente la competenza del legislatore ordinario, che Io statuto (legge costituzionale) gli aveva attribuito in via provvisoria per l'attuazione della statuto stesso. Non si deve perà dimenticare che anche questo ordinamento finanziario, tuttora in vigore, non è definitivo, in quanta Io stesso art. 16, al 2o comma, stabilisce che: « Esso resterà in vigore fino alla data di attuazione del regime di zona franca previsto dall'art. 14 della statuto speciale per la Valle d'Aosta ». Ora, benchè proposte e progetti non siano mancati, le modalità di attuazione di questo particolare regime non sono ancora state stabilite. Ecco perchè l'ordinamento finanziario della regione non si puà considerare definitivo; non si poteva logicamente prevedere ne! 1955 quale sarebbe stata l'incidenza della zona franca sui regime tributario della regione. Occorre inoltre osservare che il gettito di alcune imposte verrà a cessare; cosi il gettito dell'imposta di consuma sui tabacchi ammessa a riparto nella quota mobile. (2) Cfr. cap. III e IV.
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