BASA

L'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta 61 ipotecarie, nonchè delle tasse di concess1one governativa e di pub– blico insegnamento 3 . b) Quota mobile. Le somme che la regione ritrae dalla ripartizione in percentuale fissa, calcolata sul gettito dei tributi che abbiamo prima elencato, sono insufficienti a coprire le spese che la regione deve sostenere '. Una ulteriore quota di tributi erariali le viene cosl annualmente concessa . L'art. 4 stabilisce difatti che une percentuale variabile di altri tributi sia attribuita annualmente alla regione « in relazione alle spese necessarie ad adempiere le sue funzioni normali » 5 . Premesso che funzioni normali dovrebbero essere , a nostro av– viso, quelle attinenti alle materie nelle quali la regione esercita la potestà amministrativa 6 , possiamo notare corne due limiti siano posti <.ill'ammontare di detta quota: uno soggettivo, l'altro oggettivo, il seconda dei quali ovviamente condiziona il primo. Dipende difatti da valutazioni soggettive lo stabilire quali siano le « spese necesarie » ad adempiere le funzioni normali della regione ~. Anche nel casa perà in cui siano riconosciute corne « necessa· (3) E' strano che avendo Io stato trasferito alla competenza della regione tutti i serviz• scolastici e le relative spese, non abbia anche trasferito alla medesima, nella loro totalità, ie tasse di P .I. (4) D 'altronde <letto sistema articolato su due quote lascia presumere a priori che una di esse, e precisamente la quota fissa, sia insufficiente. (5) Cfr. le considerazioni a questo proposito svolte alla nota 7. (6) Lo statuto, in ordine alla potestà amministrativa della regione, ha adottato il principio della competenza corrispondente a quella legislativa, principio che è più semplice dell'altro che si sarebbe pure potuto seguire, cioè quello della elencazione delle funzioni. Alla regione si è quindi concessa la potestà amministrativa nelle materie per le quali le è stata riconosciuta la potestà legislativa di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto. (7) Alla Valle d'Aosta ad es. è stata riconosciuta una potestà legislativa primaria nel ,campo dell'istruzione tecnico-professionale. Possono rientrare tra le « spese necessarie » tutie quelle che la regione vorrebbe compiere per potenziare detti servizi? Entro quali limiti è necessario sostenere dette spese? Ancora, la regione ha riconosciuto una potestà legislativa esclusiva nella materia riguar– . dante le « strade e lavori pubblici di interesse regionale »; entro quali limiti le spese inerenti a detti lavori possono essere considerate « necessarie ad adempiere le funzioni normali delia regione » ? Questi non sono che esempi; valgono perà a porre in evidenza l'estrema soggettività di questo limite posto dalla legge. Cià che puà essere « necessario » e « normale » per la regione puà non esserlo per Io stato. Vero è che per !'ultimo comma dell'art. 4 detta quota deve essere determinata annual– mente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'Interno, per il Bilancio, per le Finanze e per il Tesoro, d'accorda con il Presidente della Giunta Regionale (non sarebbe stato meglio sentire il Consiglio o la Giunta Regionale?). Questa norma sembra costituire una garanzia notevole per la regione, il cui Presidente ha quasi un diritto di veto nei confronti degli altri partecipanti; ma, se Io esercita? In questo caso non sarà raggiunto l'accordo e la quota non sarà concessa a meno che ci si rimetta alla valutazione del governo centrale. D'altronde è quanto sta accadendo attualmente.

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