BASA
62 G. Piaggio rie » spese assai elevate, il valore della quota mobile non potrà mai superare un certo plafond (limite oggettivo) , in quanta essa non puà essere superiore all'ammontare totale di determinati tributi. In altre parole detta quota puà essere formata al massimo dalle somme ritraibili da: 1 ) una quota dell'imposta di R.M. percepita nel territorio della regidne 8 ; 2) una quota dell'I.G.E. di spettanza dello stato relativa all'ambito regionale 9 ; 3) una quota dell'imposta di consuma sut tabacchi pet ven– dite afferenti al territorio regionale; 4) una quota dell'imposta governativa sul gas e sull'energia elettrica percepita nella regione 10 10 bis. Le somme che la regione ritrae dal riparto rappresentano una parte notevole delle entrate effettive di bilancio. Detto valore, dal 1951 ad oggi si è più che triplicata e, attualmente, è di poco in– feriore al gettito fornito dagli stabilimenti speciali di St-Vincent, che costituisce la principale fonte di entrata della regione . Tabella V QUOTA FISSA a Anni Gettito Anni Gettito 1951 699.793.390 1957-58 1.226.199.744 1952 680.857 .887 1958-59 1.269.169.658 1953 727.470 .078 1959-60 1.195.983.015 l'J54 889 .821.107 1960-61 1.503.307.443 1955 987 .311.253 1961-62 1.662.051 .147 1956 1.013.344.186 1962-63 2.042 .904.725 1957 536.131.362 (a) I dati sono stati desunti dai Bilanci della regione. (8) Essendo gli 8/10 di detta imposta già devoluti alla regione in quota fissa, ne viene che al massimo l'ulteriore quota potrà essere pari a 2/ 10 del totale. (9) Detta imposta non è mai stata, finora, oggetto di ripartizione tra stato e regione. (10) Sono queste le due imposte che intervengono, in genere, in percentuale variabile, nella formazione della mobile. (10 bis) Per le somme riscosse dalla regione in quota mobile vedi tabella n. V.
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