BASA

L'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta 63 QUOTA MOBILE Anni Gettito Anni Gettito 1951 224 .251.883 1957 149.921.803 1952 317.850.781 1957-58 349.925 .700 1953 272.477.950 1958-59 394.165 .355 1954 87.471.435 1959-60 366.597 .370 1955 199.162 .715 1960-61 449.515.110 1956 297.514.695 1961-62 482.795.435 2) Modalità di rzscosszone delle somme previste dalla quota fissa e mobile. L'art . 6 della legge 1955 stabilisce che: « L'Intendenza di Finanza di Aosta, su ordini di accreditamento, disporrà mensilmente il versamento alla Regione di quanto ad essa spetta a norma degli artt. 2 e 4. Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al comma precedente, in deroga all'art. 56 del R.D. 18-11-1923 n . 2440, è consentita la emissione senza alcun limite di importo » 11 . Detto articolo è stato emanato allo scopo di snellire le procedure e di permettere alla Valle d'Aosta di venire in possesso sollecitamente, di mese in mese, delle somme ad essa devolute in base agli artt. 2 e 4. Le disposizioni contenute in detto articolo sono perà di fatto osservate solo in parte; infatti occorre fare una distinzione fra la riscossione delle somme previste dalla quota fissa e dalla quota mobile . Per le imposte ammesse a riparto in quota fissa, l'Intendenza di Finanza compila mensilmente un prospetto del gettito delle imposte ammesse a riparto e calcola le percentuali fissate dall'art. 2. I pro– spetti vengono inviati al Ministero del Tesoro e alla Valle, che emet- (11) Detto art. deve essere posto in relazione al seguente, che cosi dispone: « La resti– tuzione dei tributi da parte dello stato a titolo di indebito, di inesigibilità o per aitre cause, fa carico alla regione in proporzione alla quota ad essa assegnata. All'uopo ne! bilancio della regione verrà istituito apposito capitolo di spesa ».

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