BASA
L'autonomia finanziaria della V alle d'Aosta 65 Questo è dovuto ·al fatto che l'art. 3 della legge 1955 stabilisce 14 che per le imprese industriali e commerciali che hanno nella valle stabilimenti ed impianti, pur avendo fuori da detto territorio la sede centrale e quindi il domicilia fiscale, nell'accertamento dei redqiti di R.M., deve essere determinata la quota di reddito afferente all'atti– vità degli impianti suddetti. Manca a questo proposito un'apposita regolamentazione 15 . Per la ripartizione del reddito fra i diversi stabilimenti ed im– pianti si seguono cosi le disposizioni stabilite, ai fini dell'imposta !.C.A.P., dall'art. 161 del T.U. per la finanza locale. L'attribuzione del reddito ai singoli stabilimenti ed impianti viene quindi fatta dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette 16 del luogo in cui la società ha la sede centrale, e viene in seguito comunicata ai comuni interessati, alla società, nonchè all'amministrazione re– gionale. L'accertamento fatto ai fini dell'imposta !.C.A.P. ha quindi va– lore anche per la ripartizione del reddito ai fini dell'imposta di R .M. L' ammontare dell'imposta vierie poi iscritto a ruolo nei sîngoli comuni in cui sono situati gli stabilimenti ed impianti. Ecco perchè l'ammontare dell'imposta di R.M. riscossa in valle è cosi elevato. Inversamente, ma con procedimento analogo, si opêra per le società che hanno la sede centrale nel territorio della regione e stabi– limenti ed impianti fuori di essa. L'imposta relativa ai redditi affe– renti a detti stabilimenti ed impianti sarà iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto detti impianti e stabilimenti son0 simati, e competerà allo stato 17 • . La questione rives te un notevole interesse per la Valle d.'Aosta data la sua particolare posizione economico-geografica. Molte società difatti debbono per forza di case svolgere parte della loro attività produttiva nel territorio della regione ( fra le altre le società idro– elettriche ), pur avendo il domicilia fiscale in altra sede . Il calcolo dei tributi erariali riscossi annualmente dallo stato (14) Vedi cap . III in quanto detta disposizione si riallaccia a -;iuella provvisoria ed incompleta contenuta nell'art. 15 del D.L.L. 7-9-1945. Si noti perà che anche la formulazione dell 'art. 3 pecca di incorn[Jietezza ed imprecisione. Attualmente i vantaggi che da codesta disposizionc la regione ritrae sono infer iori a quelli che le deriverebbero da una seria applicazione ddla legge. (15) Detta regolamentazione potrebbe essere emanata dalla regione in base all'art .. 3 lett. / dello statuto, che le riconosce la potestà di emanare norme legislative di integrJ1zione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di finanze regionali. (16) Le società, in genere intervengono onde stabilire le percentuali di reddito in questione e · sovente a scapito dell'amministrazione regionale. · .. (17) L'ipotesi qui contemplata non trova quasi riscontro nella pratica.
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