BASA
66 G. Piaggio per le attività economiche ed industriali della Valle d'Aosta deve essere fatto tenendo canto di tutto il reddito prodotto nel territorio della regione. In altre parole se si accetta il principio della ripartizione delle entrate erariali tra stato e regione, e se una data imposta viene am– messa a riparto, ne viene che, se presuppos to della imposta è la pro– duzione di un reddito netto, il suo ammontare deve essere calcolato in base a tutto il reddito prodotto nella regione 18 • E' una questione di tecnica poi lo stabilire <love detta imposta debba essere iscritta a ruolo. Con la presente legge si è stabilita l'iscrizione nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti ed im– pianti hanno sede, per il fatto che l'art. 2 stabilisce che alla regione spettano gli 8/ 10 del gettito dell'imposta di R.M. riscossa nel terri– torio della valle . 4) Aitre disposizioni contenute nella legge . Le altre disposizioni contenute in detta leggt: possono essere di– stinte in due gruppi: 19 A) Disposizioni già contenute nello statuto. a) All'art. 2, 2° comma, si stabilisce infatti la devoluzione alla regione dei 9/10 dei canoni pet le concessioni di derivazione a scopo idroelettrico, con richiamo all'art. 12 della statuto, che pre– vedeva la devoluzione di detti proventi. b) Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della regione , lo stato assegna alla medesima, con legge, contributi speciali. Tale principio, già enunciato nell'art. 12 dello statuto, trova esplicita conferma nell'art. 5 della presente legge 20 • c) L'art. 8 riguarda l'istituzione da parte della regione di tri– buti proprii e ripete la disposizione del 2° comma dell'art. 12 della statuto, che viene all'uopo richiamata. (18) Come si è visto non è stata oggetto di ripartizione l'imposta sulle società, (ist. ne! 1954) che, corne la R.M., presuppone la produzione di un reddito netto. (19) Poichè questa legge fu emessa in sostituzione degli artt. 12 e 13 dello statuto è naturale che in essa, accanto a disposizioni innovative, se ne trovino aitre già contenute nello statuto stesso. (20) La soluzione degli importanti problemi di carattere eccezionale che si imporranno a breve scadenza in relazione all'apertura dei trafori stradali alpini del Monte Bianco e del Gran S. Bernardo, problemi la cui onerosa soluzione esula dalle competenze e funzioni normali -lella regione, autorizzerà la richiesta dell'intervento finanziario straordinario dello stato.
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