BASA
L'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta 67 d ) L'art . 11 ripete sostanzialmente, salvo modifiche di forma , le disposizioni contenute nell'art. 13 dello statuto, circa la possibilità riconosciuta alla regione di esaminare, completare e rettificare la li– sta dei contribuenti domiciliati nella Valle. e) Con l'art. 9 si è provveduto a disciplinare in modo esplicito la materia riguardante i fributi, contributi e diritti vari spettanti alla provincia e agli altri enti ed uffici assorbiti dalla regione 21 • B) Disposizioni innovative rispetto a quelle contenute nello statuto. Oltre alle disposizioni indicate nei paragrafi precedenti 22 l'art. 1 0 stabilisce : « la regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore aile en– trate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti » . Si puà notare corne la dizione « prestiti interni » non si rife– risca « all'interno della regione », ma vada intesa in contrapposto a « prestiti collocati all'estero ». Il totale capitale dei prestiti contratti dalla regione non puà su– perare il limite dato dalle entrate ordinarie annuali 23 • 5) Alcune considerazioni su! gettito e sulla ripartizione dei tributi erariali in Valle d'Aosta. Nella tabella che segue riportiamo il totale dei tributi che lo stato riscuote, in conto competenze e residui , nel territorio della Valle d'Aosta, quale risulta dai conti riassuntivi del tesoro 24 : (21) Questa disposizione non era contenuto nello statuto, ma nei decreti che disponc· vano la soppressione di detti uffici ed enti. (22) Cfr. par. 1, 2, 3, circa la istituzione della quota fissa, e mobile, circa la ripartizione dei reddi ti di R.M., ecc. (23) Es. Ne\ corso dell'estinzione di un prestito, non ne potrebbe essere' contratro un altro per un cifra superiore alla differenza tra le entrate ordinarie annuali e la quota capitale del primo prestito non ancora rimborsata . (24 ) Cfr. i conti riassuntivi del tesoro (supplettivi). Gli incassi di bilancio sono qmv1 distinti per capi e regioni. Si sono stralciati, sulla scorta del quadro di classificazione delle entrate (edito a cura del Ministero del Tesoro-ragioneria generale dello stato-ispettorato generale per il bilancio), i capi non comprendenti entrate tributarie quali il capo VII (demanio), X (tesoro), XI, XII, ecc. Abbiamo limitato l'esame al periodo 57-63 in quanto solo a partire dall'anno 1957 l'eser– cizio finanziario della regione si è adeguato, ai sensi dell'art. 29 dello statuto', a quello dello stato.
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