BASA
L'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta 75 rispetto al totale delle entrate di bilancio 37 • Una spiegazione puo forse trovarsi nel fatto che la quota di riparto presuppone una valu– tazione differenziale. ln effetti l'art. 12 dello statuto, richiamato dalla legge del 1955 stabilisce che « oltre il gettito delle entrate pro– prie della Valle sarà, sentito il consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali ». Dal terzo comma si inferisce Spese per la Anni Pubblica lstruzione (a) 1952 504.645.809 1953 527 .290.757 1954 573 .287.466 1955 629 .838.156 1956 725.788.943 1957 373.770.264 1957-58 873.829.487 1958-59 919.447.677 1959-60 1.001.921.244 1960-61 1.068.962.724 1961-62 1.180.685.440 1962-63 1.669.954.592 (a} Sono comprese solo le spese di esercizio e non le somme erogate per la costruzione e la sistemazione delle Scuole. 1 dati sono stati desunti dai consuntivi della regione. corne le entrate proprie e le quote di tributi erariali debbono assicura– re alla regione i mezzi necessari per l'assolvimento delle funzioni normali 38 ; da cio deriva una valutazione differenziale dell'importo del riparto. ln altre parole dal fabbisogno finanziario totale, neces- (37) Dalla relazione generale sulla Situazione economica del paese, vol. II, pag. 492, la percentuale di compartecipazione ai tributi erariali rispetto all'ammontare complessivo delle entrate effettive regionali risulta, per l'anno 1963, la seguente: Sicilia 83,58 Sardegna 73,06 Trentino-Alto Adige 59,82 Valle d'Aosta 33,84 (38) La regione ha dunque un vero e proprio diritto soggettivo nei confronti dello stato per quanto attiene l'autonomia finanziaria e cià in armonia anche con l'art. 119 della Costituzione per il quale la regione deve avere tributi propri e quote di tributi erariali in relazione al fabbisogno per le spese necessarie onde assolvere alle proprie funzioni normali.
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