BASA

78 G. Piaggio 1959, al Procuratore della Repubblica in Aosta ed al Procuratore Ge– nerale presso la Corte di Appello di Torino, esposti nei quali si de– nunciava l'esistenza in St. Vincent di un Casinà in violazione agli artt. 118 e seg. del C.P. Sulla questione si è pronunciata ultimamente la Corte di Cassa– zione che con la sentenza emessa in data 7-12-1963 rigettava il ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze 1 . Tale decisione è stata di somma importanza pet l'economia della regione 2 anche se le entrate derivanti dal Casinà erano garantite dal riconoscimento di fatto da parte dell'autorità centrale, poichè il legi– slatore ha sempre considerato, fra le entrate proprie della regione, quelle derivanti dalla partecipazione ai proventi degli stabilimenti spe– ciali di St. Vincent, il cui gettito è stato tenuto presente nel deter– minare la quota di riparto 3 • (1) Il provvedimento era stato rimesso al tribunale di Firenze che il 9-12-61 assolveva gli amministratori della SlTAV. Avverso la sentenza proponeva appelle il Procuratore della Repubblica, ma la corte d'Appello di Firenze con sentenza 14-12-62 assolveva con formula piena gli imputati. Contro detta sentenza al P.G. presse la Corte d'Appello di Firenze pro– poneva ricorso per Cassazione. (2) Anche Io Stato, dall'esistenza del casino, ritrae notevoli vantaggi. Dalla SITAV attual– mente riscuote circa 100.000.000 annui per I.G.E., R.M. e complementare; 200.000.000 circa li percepisce in base alla legge 3-11-1954 n. 1042. Con tale legge si trasformava in permanente il sovrapprezzo stagionale a favore del fonde nazionale soccorso invernale, istituito con la legge 9-12-49 n. 877 e prorogato con le leggi 2-12-1950 n. 944, 5-12-1951 n. 1302 e 22-12-1952 n. 1571, elevandolo da 500 a 2000 L. e da computarsi su ciascun biglietto di ingresso al Casino. Inoltre la chiusura del casino comporterebbe un maggior aggravio per le finanze statali in quanto la quota di riparto dovrebbe essere aumentata onde permettere alla regione di adempiere alle sue iunzioni normali. E difatti l'art. 12 dello statuto, richiamato dalle legge 29-11-1955 n. 1179, stabilisce che « oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il consiglio della ,<valle, attribuita alla stessa .una quota di tributi erariali ». Da! terzo comma si inferisce corne le entrate proprie e le quote di tributi erariali debbono assicurare alla regione i mezzi necessari per l'assolvimento delle funzioni normali ; da cio deriva una valutazione differenziale dell'importo del riparto. In aitre parole da! fabbisogno finanziario totale, necessario per permettere alla regione di adempiere aile funzioni normali, si deve detrarre l'ammontare delle entrate proprie ; alla differenza si deve provvedere con la quota di riparto dei tributi erariali. (3) Cio risulta ad es. dalla stessa relazione ufficiale sulla legge 29-11-1955 n. 1179 e sui precedenti provvedimenu legislativi concernenti la erogazione di contributi annui statali alla regione in luogo della non ancora intervenuta determinazione delle quote di ripartizione di entrate erariali rra stato e regione. Richiamiamo in proposito le seguenti relazioni ufficiali : 1) relazione al disegno di legge concernente l'assegnazione di un contributo statale per l'anno 1948 alla Valle d'Aosta, in attesa della ripartizione delle entrate erariali (quarta commissione permanente della camera dei deputati, finanze e tesoro, 15-6-1949 n. 393 A). Relatore Chiaramello : « Nel riparto si è tenuto conte delle entrate straordinarie del casino di St. Vincent. ». 2) relazione alla quarta commissione permanente (finanze e tesoro) alla camera dei deputati (n. 1842 A Atti parlamentari) sui disegno di legge presentato dalla presidenza del consiglio dei ministri e concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta. Relatore Chiaramello : « I proventi del casino della valle devono considerarsi, corne del resto sempre lo furono, entrate ordinarie e che servono alla regione, e al comune di St. Vincent, per in-

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