BASA

L' autonomia finanziaria della V aile d'Aosta 81 perà rimandate ad un successivo provvedimento che non fu mai emesso 3 . Tale disposizione aveva corne scopo di accrescere il potere di ac– quisto della popolazione valdostana e di aumentarne il tenore di vita. I benefici sarebbero perà stati minimi, se si fosse applicato quanta previsto da detto articolo. L'attuazione della zona franca, in àltre parole, era sottoposta a diverse limitazioni; essa infatti non comprendeva l'esenzione dalle imposte erariali di fabbricazione 4 e di consuma e dai diritti sui generi di privativa, nè dall'imposta ge– nerale sull'entrata ( 3° c. ) . Veniva accordata quindi l'esenzione dal solo dazio e dai diritti doganali. Le limitazioni andavano ancora oltre, in quanta al 4° comma era stabilito: « Avranno vigore nella Valle le disposizioni generali relative al controllo valutario e agli eventuali contingentamenti alle importazioni ed esportazioni ». Al tempo dell'emanazione di detta legge, codeste restrizioni e controlli erano notevoli, e ponevano una ulteriorie remora ai van– taggi che, dalla zona franca, sarebbero dovuti derivare, vantaggi che, per le disposizioni del terzo comma, abbiamo visto essere unicamente dipendenti dal commercio con l'estero. Visto che in base al D.L.L. del 1945 avrebbero dovuto subito essere emanate le norme di attu~zione, l'amministrazione regionale si preoccupà di elaborare un progetto di zona franca; in maniera ana– loga si procedette da parte del governo centrale. Si ebbero cosi due progetti della regione nel 1946 e due pro– getti redatti dagli Uffici governativi; nel 1947 il Consiglio della Valle approvava un progetto di statuto regionale nel quale era incluso un titolo V, comprendente 8 articoli, dedicato alla zona franca, con una concreta disciplina dell'istituto. Nessuno di questi progetti fu perà approvato; la questione non venne risolta neppure dall'Assemblea Costituente 5 , in quanta essa (3) Il 60 e 70 comma cosl stabilivano: « Nel provvedimento stesso sarà stabilita la data nelb quale il beneficio della zona franca avrà inizio. Alla scadenza del triennio dalla data prevista nel comma precedente, il Parla– mento, sentito il Consiglio della Valle, delibererà definitivamente circa il beneficio della zona franca previsto nel presente articolo ». (4) Anche per le merci prodotte in valle. (5) Nella relazione dell'on. Lussu ali'Assemblea Costituente si legge: «L'art. 4 del D.L.L. del 7-9-1945, n. 546, diceva che "il territorio compreso nella circoscrizione della Valle d'Aosta è posta fuori della Jinea doganale e costituisce zona franca " . Seguono delle disposizioni in conseguenza abbastanza complicate. Ad unanimità abbiamo creduto di non definire in modo risolutivo la questione della sistemazione della zona franca concessa; p·er cio abbiamo inse· rito nell'art. 14 della statuto la seguente definizione: "Il territorio della Valle d'Aosta è

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY4MjI=