BASA

L'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta 87 ernnomiche, una riduzione in dati costi di produzione nei limiti in cui le materie prime ed i prodotti nazionali possono essere sostituiti con quelli esteri, sempre perà con effetti limitati al consumo in valle. Gli eventuali svantaggi ricadrebbero in massima parte sulle fi– nanze regionali. Certo è che introdotto che sia il regime di zona franca occorrerebbe rivedere la legge sull'ordinamento finanziario della regione corne d'altronde è stabilito dall'art. 16 del.la . legge del 1955 . Altre fonti di entrata si renderebbero necessat:ie in guisa da compensare l' annullamento della quota mobile e la flessione delle entrate derivanti dal casinà, flessione che, essendo connessa a valu– tazioni di natura psicologica, è difficilmente valutabile a priori. Queste considerazioni potrebbero indurre a mantenere in vigore l'attuale sistema dei contingentamenti che, se esteso a tutti o quasi tutti i beni destinati al consumo e riferiti a quantitativi più ampi degli attuali, rispondenti cioè al fabbisogno della popolazione, cesse– rebbe di essere un semplice palliativo, corne finora è stato. D'altronde, se la zona franca in Valle d 'Aosta è stata prevista al solo fine di migliorare il tenore di vita dei suoi abitanti, codesto fine potrebbe agevolmente essere raggiunto anche con il sistema attualmente in vigore. Certo è che la soluzione di questo problema richiederà una completa disamina ed un ponderato esame degli eftetti derivanti dal regime di zona franca, anche se la scelta definitiva non dipenderà unicamente da considerazioni di ordine economico, tributario e fi– nanziario. Giuseppe PIAGGIO.

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