BASA

26 G. Piaggio Per le prime, allorquando verranno costituite, non si potrà pre– scindere dalle norme contenute negli articoli 115 e 119 della Co– stituzione che cosl dispongono: le regioni « sono costituite in enti autonomi » ed « hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ». Dell'autonomia finanziaria di questi enti sono espressione il demanio, il patrimonio e l'attribuzione dei « tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni pcr le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali ». Risulta cosl chiaramente che le due maggiori fonti di entrate ordinarie delle regioni dovranno essere costituite dai tributi propri e dalle quote di tributi erariali, pur rimanendo imprecisati i loro reciproci rapporti quantitativi e la loro entità. Circa la potestà tributaria delle regioni va ricordato innanzitutto che essa è cosa controversa nella sua essenza 9 . relative spese prima facenti capo allo stato. Contra il riparto a quota fissa è stato da moiti sostenuto (cfr. ALLORIO, in Atti del I convegno di studi regionali, tenuto a Bressanone da! 7-9 al 1-10-54), che detto sistema presenta un grosso inconveniente. Lo stato infatti con proprie norme puà disporre la soppressione di imposte, il cui gettito è ammesso a riparto, o introdurre esenzioni, che si rivolgono a danno, oltrechè dello stato, 3nche della regione, rendendo cosl labili le previsioni che con questo sistema si voleva fos– sero più sicure. Si puà perà obiettare che gli inconvenienti suddetti perdono gran parte del loro valore, se fra i tributi ammessi a riparto vi fossero, corne dovrebbe essere, quelli che costituiscono la base del nostra sisterna tributario, quelli dai quali Io stato ricava la maggior parte delle sue entrate. Il sistema della quota lissa avrebbe cioè una ragione di essere soprat– tutto se quasi tutti i principali tributi erariali fossero oggetto di ripartizione con la regione. D'altra parte tale sisterna non esciude la possibilità di revisioni a dati intervalli di tempo. c) Il sistema misto, infine, presenterebbe alcuni inconvcnienti proprii della quota mobile, senza i vantaggi della quota fissa, la quale, per il solo fatto di doversi accoppiare con quella, dimostra chiaramente di essere, di per sè, insufficiente. La regione con questo sisterna viene a trovarsi, alrneno parzialmente, in una situazione di dipendenza dalla stato. A giustificazione di tale sistema misto si ripete sovente che esso garantisce la regione contra la flessione che si potrebbe verificare in alcuni tributi amrnessi a riparto: le difficoltà che la regione incontrerebbe in questo caso verrebbero superate con l'incremento della quota mobile. Ma se la quota fissa fosse calcolata su di una base sufficientemente ampia dette flessioni, almeno in valore assoluto, non si verificherebbero. Se la regione, comunque, per qualsiasi evenienza dovesse trovarsi nella necessità di effet– tuare spese straordinarie di carattere locale, alle quali non potesse pravvedere con le entrate derivanti da! riparto in quota fissa, potrebbe sempre farvi fronte, mantenendo integra la sua azione autonoma, con la contrazione di mutui, con il lancio di prestiti, con l'istituzione di proprie sôvrimposte e, qualora ve ne fosse la possibilità, con l'istituzione di praprie imposte, in quanta il sistema della partecipazione ai tributi statali non esclude che alla regione sia accordata una potestà impositiva in materia tributaria. Si attuerebbe cosl una via di mezzo tra il sistema della partecipazione ai tributi erariali e quello della separazione, via che è stata seguita da! legislatore italiano. (9) Secondo Io ZINGALI, Dir. trib. reg. Sic, pag. 53, ne! silenzio della Costituzione deve intendersi che per gli istituendi tributi, la regione venga a godere della potestà legislativa deliberante; secondo l'AusIELLO, Potestà trib. e fin . reg.; estratto dal res. della seduta 18-12-1950,

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