Basa

L'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta 27 Non si puà dire che, sotto questo aspetto, la soluzione prospettata dalla Costituzione pet la finanza regionale si presenti in condizioni di chiarezza: essa sembra il frutto di una elaborazione affrettata ed imprecisa. Pet il Pierandrei 10 l' ampia apertura della formula costituzionale prospettata dal citato art. 119 lascia libero il legislatore di confermare genericamente la competenza delle regioni (corne è wvenuto pet alcune regioni a statuto speciale), o pet l'opposto di indicare le materie che le regioni potranno o non potranno colpire e conclude affermando che la seconda soluzione sarebbe da preferirsi qualora si volesse assicurare in tutto il territorio, rispetto a determinate attività finanziarie, una unità di indirizzo. Si potrebbe arrivare cosl ad una situazione analoga a quella attualmente esistente pet le province ed i comuni, dove lo Stato autorizza gli enti stessi ad applicare (entro dati limiti e forme) certi tributi ben individuati e determinati dalla legge di autorizzazione 11 . La locuzione « tributi propri » dà tuttavia adito ad una seconda serie di dubbi: i tributi regionali dovranno essere tributi del tutto nuovi, o potrà trattarsi di tributi ara erariali da attribuirsi alla regione? Il Fossati 12 a questo proposito nota corne « il problema dei tributi regionali non puà · essere visto che dal profila di attribuzione di tributi ora statali alla regione, se non si voglia gravare la molteplicità dei tributi già esistenti » 13 . Ma anche se si dovesse accogliere questa soluzione si pongono numerosi interrogativi connessi a quanta precedentèmente visto. Potrà innanzitutto la regione disciplinare detti tributi in maniera autonoma o dovrà preoccuparsi di non creare disformità di imposizione? Gli organi del contenzioso dovranno essere statali o regionali? Potrà o dovrà la regione, in connessione all'assegnazione di tributi propri, pure istituire particolari modalità di accertamento, riscossione ecc.? La necessità pratica di evitare spese inutili parrebbe escludere detta eventualità. ass. Sic., pag. 10, questa attribuzione di tributi propti dovrebbe rientrare nella ' semplice potestà amministrativa della .percezionc dei tributi rispetto ai quali il potere di · imposizione e di regolamento normativo resta allo stato; secondo il VIRGA, La regione, pag. 96, non risulta invece ugualmente sicura la potestà legislativa delle stesse regioni in materia tributaria. (10) Cfr. PIERANDREI, Prime osservazioni sull'autonomia finanziaria della regione e sull'esperienza siciliana, Riv. Dir. Fin. e Sc. delle Finanze 1949, pag. 285. (11) Secondo akuni autori (Cfr. per tutti ZINGALI, op. cit., p. 26) l'ente che applica un tributo servendosi di una legge altrui non è dotato di autonomia, ma di autarchia finanziaria. (12) Cfr. FossATI, Problemi dei nostri giorni, p. 9 e seg. (13) Lo stesso autore consiglierebbe di trasferire alla regione l'imposta sulle successioni.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY4MjI=