BASA
28 G. Piaggio Certo è che il coordinamento tra I'autonomia finanziaria della regione e la finanza della stato di cui è cenno all'art. 119 sarà indispensabile soprattutto nei confronti dei « tributi propri » da isti– tuirsi eventualmente da parte delle regioni. La pluralità degli enti impositori (stato, regione, provincia, co– mune) postula l'esigenza dell'unità della finanza pubblica. «Essen– do 14 unico il contribuente, essendo indivisibile, anche se variamente manifestantesi, l'economia produttiva del sua reddito, non si puà ammettere che di fronte a più poteri tributari il soggetto passa an– dare richiesto di contribuzioni pubbliche da ognuno di essi seconda il particolare punto di vista determinato dal proprio fabbisogno fi– nanziario, e senza cercare di conciliare le esigenze dell'uno con quelle degli altri, onde dal tutto risulti un gravame possibile a sopportarsi dal contribuente, e rispettoso delle condizioni necessarie allo svi– luppo della economia sociale ». Se si tiene canto dell'attuale situazione tributaria italiana, nel quadro delle brevi considerazioni svolte precedentemente, a nostro avviso (senza che con questo venga menomata l'autonomia di que– sti enti), la maggior parte delle entrate ordinarie della regione do– vrebbe derivare dalle « quote di tributi erariali » di cui è cenno all'art. 119 della Costituzione 15 . « L'istituzione 16 dell'ente regione ha posta, per la sua realiz– zazione, un problema di razionalità e distribuzione di funzioni tra i vari organi di reggimento della vita pubblica e analogamente di di– stribuzione di mezzi finanziari ». Lo stato difatti, nel quadro dei fini riservati alla regione, si solleva del costo dei servizi ad essa trasferiti. Per questo esso cede alla regione parte delle sue entrate e questa rinuncia al diritto di chiedere allo stato stesso interventi ordinari e continuativi per le sue esigenze normali e periodiche. Aitre considerazioni del resta ci portano a dare la preferenza ad una preminenza, anche notevole, alla ripartizione delle entrate erariali rispetto all'istituzione dei « tributi propri ». Nel creare il sistema regionalistico si è tenuta presente l'esi– genza di avviare più decisamente le regioni arretrate sulla via del (14) Cfr. MoRSELLI, Le imposte in Italia, pag. 345. (15) D 'altronde questo è il sistema seguito per le regioni a statuto speciale. (16) Cfr. FossATI, Op. cit., pag. 9 e segg.
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