BASA
L'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta 29 progressa 17 . Nei loro confronti lo sta to costituzionalmente accen– trato si è dimostrato alquanto incapace: gli squilibri esistenti tra regione e regione ne danno la prova. Esistono regioni ricche di fronte a regioni povere, il cui gettito tributario è limitato nè puo essere aumentato. Esistono inoltre re– gioni in cui, per il grado di sviluppo raggiunto , è sufficiente che le diverse funzioni 18 siano esplicate fino ad un certo limite; a queste si contrappongono altre regioni, ancora socialmente arretrate, abbi– sognevoli di quei servizi già esistenti altrove e che percio dovranno operare in maggiore ampiezza ed in maggiore profondità. Allo stato attuale è dunque nel vicendevole rapporta tra fini e mezzi dell'autonomia finanziaria che la questione regionalistica si pane in tutta la sua problematica di carattere econcmico. Il legislatore pertanto, oltre ad assegnare i tributi propri, potrà, ricorrendo soprattutto alla distribuzione delle quote di tributi era– riali, attenersi a criteri idonei a favorite in via automatica le regioni più abbisognevoli, graduando convenientemente le quote suddette, senza adottare quelle ricorrenti « integrazioni di bilancio » che si erano volute evitare 19 . Circa le modalità di attuazione del sistema di riparto, soprat– tutto per quanto riguarda la scelta tra quota fissa, mobile ecc. riman– diamo a quanto precedentemente detto 20 • Volendo prospettare poi de jure condendo i criteri di quella che potrebbe essere la misura della ripartizione fra stato e regione delle imposte attualmente esistenti, notiamo che il problema non puo essere risolto se non prendendo in considerazione i compiti at– tribuiti alle regioni ed i limiti entra i quali siffatti compiti dovranno essere soddisfatti. D'altra parte occorre tener presente che molte funzioni conti– nueranno a far capo allo stato non potendo, per motivi sia tecnici che politici, essere decentrate e attribuite alle regioni. Pertanto lo stato non potrà essere spogliato a dismisura. Il complesso sistema finanziario della repubblica dovrà quindi essere disciplinato in modo che la possibilità di azione della stato, (17) Si tenga presente, a questo proposito, che l'art. 119 prevede anche la concessione, da parte dello Stato, di contributi speciali aile regioni sottosviluppate, nonchè per provvedere a scopi determinati. (18) Si tratta delle funzioni che le regioni dovrebbero svolgere in base aile disposizioni contenute nella Costituzione. 5 (19) Cfr. Atti ass. Cast. 1947, n. 5652-5794. (20) Cfr. nota 8.
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