BASA
30 G. Piaggio in vista della soddisfazione dei maggiori interessi collettivi, non deb– ba venire pregiudicata dalle esigenze regionali. Un suggerimento pet una futura ripartizione delle entrate era– riali potrà forse essere data, almeno in parte, da quei sistemi che armai hanno avuto una decennale applicazione nelle regioni a sta– tuto speciale, tenendo presente perà che l'entità dei mezzi a loto disposizione trova giustificazione in massima parte nella natura e nell' ampiezza delle funzioni e dei servizi, già di competenza della stato, loro attribuiti. Un rilevante contributo all'ordinamento di questa materia do– vrebbe perà essere offerto dall'esperienza di altri paesi dove da più tempo è attuato un sistema di autonomia regionale (Austria) o ad– dirittura un sistema federale (Svizzera e Stati Uniti). Se per le regioni a statuto ordinario non possono quindi essere definiti i relativi cespiti tributari, se nulla puà essere detto circa la loto autonomia finanziaria, in quanta sarà compito del legislatore ordinario il determinarla, non altrettanto puà dirsi per le cinque regioni a statuto speciale attualmente esistenti, la cui attività finan– ziaria ha già ricevuto una precisa regolamentazione. Alla Sardegna 21 e al Trentino-Alto Adige 22 sono stati attribuiti, sebbene in misura diversa, una quota fissa di tributi erariali, una quota mobile da determinarsi annualmente, l'intero gettito o parte del canone pet le concessioni di derivazione di acqua a scopo idroe– lettrico; è stata inoltre riconosciuta loto la possibilità di istituire tributi propri in armonia con i prindpi del sistema tributario della stato. Tra le entrate di dette regioni sono inoltre da ricomprendersi i redditi patrimoniali. Al Friuli-Venezia Giulia 23 sono state devolute quote fisse di tributi erariali. Sembra quindi, data che tale regione è stata l'ultima costituita in ordine di tempo, che l'orientamento prevalente sia quel– lo di instaurare i rapporti finanziari tra stato e regione in base al riparto in quota fissa , sistema che, corne abbiamo più volte rilevato, oltre a presentarsi tecnicamente semplice, offre pure i minori incon– venienti . La regione è stata inoltre dotata di un proprio patrimonio e le è stata riconosciuta una potestà impositiva tributaria. Una situazione di favore è stata riservata alla Sicilia 24 • Ad (21) Cfr. titolo III della statuto approvato con L.C. 26-2-48, n. 3. (22) Cfr. titoli V e VI della statuto approvato con L.C. 26-2-48, n. 5. (23) Cfr. titolo IV della statuto approvato con L.C. 31-1-63, n. 1. (24) Cfr. titolo V della statuto approvato con L.C. 26-2-48, n. 2.
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