BASA

L'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta 35 che questo era il primo tentativo di decentramento statale a base regionale. Due soli erano gli articoli che nel decreto n. 545 trattavano la questione finanziaria. L'art. 14 al 1° comma stabiliva: «Con provvedimento legisla– tivo, sentito il Consiglio della Valle, valutate le spese necessarie pet la gestione dei servizi pubblici assunti dalla Valle, sarà effettuato il riparto delle entrate erariali tra lo Stato e la Valle». Con questa disposizione si gettà la base dell'ordinamento finan– ziario della Valle d'Aosta; fu stabilito cioè il principio che le entrate erariali sarebbero state ripartite tra lo stato e la regione. Ma si stabill solamente il principio; la determinazione effettiva di tale riparto fu demandata ad un successivo provvedimento legislativo, per l'emana– zione del quale dovettero passare dieci anni. Il sistema finanziario della Valle d'Aosta nasceva sotto il segno della provvisorietà e dell 'incertezza. Nulla vi è difatti di più vago che il limite posto dalla legge all'ammontare del riparto. La quota di entrate erariali che rimaneva in loco era condizionata dalle spese per la gestione dei servizi pubblici assunti dalla Valle. A parte la difficoltà insita nella valutazione di dette spese, queste, per essere effettuate, avrebbero avuto bisogno di un implicito benestare da parte dello stato in quanto solo ad esso era riservata la facoltà di giudicare se erano necessarie o meno. Si creava cosi, non un sistema di autogoverno, ma un sistema in cui un ente inferiore sarebbe dipeso in tutto o in parte da un ente superiore, un sistema in cui la regione anzichè essere finanzia– riamente autonoma avrebbe dovuto continuamente ricorrere allo sta– to; cià avrebbe potuto avere conseguenze negative per la serietà ed il buon andamento del governo locale. Il successivo comma stabiliva che, se le pubbliche entrate non fossero state sufficienti a coprire le spese indispensabili della regione, lo stato avrebbe potuto accordarle un contributo straordinario, dopo aver esaminato il bilancio e dopo che il Ministero del Tesoro, a sua discrezione, avesse effettuato indagini presso le amministrazioni, i servizi e gli uffici della Valle: cosi il controllo di merito, vietato a parole dalla legge (art. 10), sarebbe esistito di fatto. Formalmente alla regione fu accordata perà la possibilità di svolgere una azione autonoma nel campo finanziario, in quanto, sem– pre per l'art. 14, avrebbe potuto provvedere alla copertura delle

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