BASA
L'autonomia finanziaria della V alle d'Aosta 31 tuati nel territorio della Valle? In che modo sarebbe avvenuto il ri– parto tra stato e regione su tali entrate? Tutto questo avrebbe dovuto essere stabilito o nello stesso decreto o subito dopo. Cià avvenne solo 10 anni dopo. Tale deroga alle leggi tributarie vigenti conteneva comunque una agevolazione non indifferentc per la regione, vista la sua particolare situazione economica. Vi sono difatti alcune industrie che debbono necessariamente avere stabilimenti o impianti in Valle, pur avendo la sede centrale e quindi il domicilio fiscale in altri centri . Il contributo dato a questi stabilimenti o impianti alla formazione del reddito delle società è tal– volta notevole: basti pensare alle industrie idroelettriche, alla Cogne, alle industri-= connesse con il turismo, per citare solo quelle di mag– giore momento. Se una industria idroelettrica ha un reddito X prodotto in di– verse località, se il sistema finanziario è accentrato, non si pongono particolari problemi per quanta riguarda le imposte erariali; esse vengono pagate interamente nel luogo in cui la società ha la sua sede fiscale. In un sistema finanziario particolare, com'è quello sorto con le autonomie regionali, è giusto, e rientra nel concetto generale di lΖ parto, che si tenga presente la quota di reddito prodotta nel territorio della regione e che l'imposta relativa sia oggetto di riparto al pari di tutte le altre entrate erariali. L'imposta relativa a detta quota di reddito doveva venire riscos– sa, in base all'ultimo comma dell'articolo citato, dagli agenti di riscos– sione della valle; anche la iscrizione a ruolo avrebbe dovuto quindi, pet detto ammontare, avvenire in loco. Le società, nell'accertamento di queste quote potevano perà fare sentire la loro voce, natural– mente a danno della regione, in quanta nei piccoli centri, corne sono tutti quelli della valle, gli aggi esattore e ricevitore sono più elevati di quelli dei centri in cui dette società hanno il domicilia fiscale. 4) Le acque pubbliche. Tutte queste norme di carattere finanziario vanna poste in rela– zione con quelle contenute nel seconda decreto emesso il 7-9-1945, n. 546 ad integrazione e completamento del primo. Con questo decreto venne data una regolamentazione ad uno
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