BASA
42 G. Piaggio CAPITOLO III Lo STATUTO SPECIALE DEL 1948 1) Principali modifiche apportate all'ordinamento finanziario del 1945. Come abbiamo più volte avuto occasione di ricordare 1 la funzione attribuita alla Valle d'Aosta con i decreti del 194 5 era uni– camente amministrativa, e costituiva una fase preliminare di quelle funzioni molto più estese che avrebbe in seguito svolte. Questo ordinamento provvisorio rimase in vigore fino al 1948, anno in cui, con l'emanazione dello statuto speciale previsto dall'art. 116 della Costituzione, la Valle d'Aosta venne eretta in regione a « statuto speciale ». Tutte le disposizioni precedentemente emanate furono cosl so– stituite 2 da quelle contenute nello statuto speciale, approvato con L.C. 26-2-1948 n. 4 . Ora malgrado l'aumento dei poterie delle funzioni della regione, che si verificà a partite da detta data, benchè l'esperienza avesse di– mostrato l'incompletezza e la scarsa efficienza del suo ordinamento finanziario, a questo non furono apportate modifiche particolari, per– mettendo che Io stato di incertezza circa le disponibilità finanziarie della regione perdurasse. Lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, al titolo III, dettà in– fatti una regolamentazione ex novo e definitiva per il demanio e il patrimonio della regione; le disposizioni provvisorie del 194 5, relative alle acque pubbliche furono sostituite da altre definitive e più van– taggiose per la regione; le norme di carattere strettamente finanziario invece contenute nel decreto del 194 5 furono quasi interamente riportate nello statuto, salvo modifiche di forma dovute in massima parte all'intervento del Sen. Einaudi in seno alla Costituente. 2) Il demanio della regione 3 . Seconda la comune dottrina è demaniale quel bene che, appar- (1) Cfr. cap. II. (2) Escluse ovviamente quelle per le quali si è espressamente detto, nelle pagine addietro, che mantengono tuttora il loro valore, quali la soppressione della provincia di Aosta e di altri enti ed uffici e l'attribuzione alla regione dei relativi diritti, obbligazioni, rapporti ecc. (3) Art. 5 « I beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione. Sono aitresl trasferite al demanio della regione le acque pubbliche in uso di irrigazionc e potabili ».
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