BASA
L'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta 43 tenendo ad un ente pubblico territoriale, è destinato alla produzione immediata di utilità pubblica ; il bene, in altre parole, deve essere strettamente necessario all'assolvimento di una funzione esclusiva del– l'ente cui appartiene . Ora, con la creazione della regione, sono state a questa trasfe– rite alcune funzioni statali, altre sono sorte ex novo . Il trapasso delle funzioni non poteva non essere accompagnato dal trapasso dei beni necessari al loro espletamento. Il decreto del 1945, data la sua provvisorietà non provvedeva alla creazione del demanio e del patrimonio regionale; si limitava sem– plicemente a dettare norme circa il trasferimento dei beni, diritti, ob– bligazioni e rapporti dalla provincia ( che fu soppressa) alla regione e norme per il passaggio dalla Valle d'Aosta alla provincia di Torino di beni, rapporti ed obbligazioni attinenti ai comuni a questa trasferiti. Con lo Statuto speciale pet la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26-2-1 948 n. 4, si provvide alla costituzione ed alla regolamentazione di questa nuova categoria di beni: i beni demaniali regionali. Il demanio della regione è costituito in massima parte da beni già appartenenti al demanio dello stato, pet cui, volendo deter– minarne la consistenza, occorre accertare innanzitutto l'entità dei beni demaniali statali situati ed esistenti nella regione, ed in seconda luogo stabilire quali, tra questi beni, siano stati trasferiti o siano trasferihili alla regione, o, con metodo opposto, stabilire quali siano i beni rimasti o che debbono rimanere in proprietà dello stato . Occorre in altre parole studiare quali siano i limiti che di fatto separano la proprietà della regione da quella statale. Il territorio si pone corne primo limite nella individuazione del demanio regionale, in quanta la regione puà esplicare la sua attività, le sue funzioni, solo nell'ambito del suo territorio . Si delimita cos! nello spazio la proprietà demaniale della regione e cià risulta chiaro dall'art . 5 dello statuto, il quale stabilisce che i soli beni demaniali statali « situati nel territorio della regione » vengono ad essa trasferiti. La regione non puà quindi , corne ogni altro ente autarchico territo– riale, avere beni demaniali situati fuori dal suo territorio . I beni de– maniali situati nel territorio della regione sono poi solamente una parte di quelli elencati nell'art. 822 del c.c., in quanta, viste le carat– teristiche geografiche della Valle d'Aosta, alcuni beni non possono fare parte del suo demanio (es. lido del mare, spiagge, rade, porti, ecc.). Ma questo limite, se pur vale a delimitare nello spazio la pro– prietà demaniale della regione , non è sufficiente, non servendo a spe-
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