BASA

L' autonomia finanzzarta della Valle d'Aosta 45 molto ardua . Una separazione netta riesce quasi impossibile soprat– tutto per quei servizi in cui l'interesse nazionale è mena accentuato. La distinzione e la successiva inserzione dei beni nell 'una e nell'altra categoria saranno sempre eminentemente soggettive e, seconda l'in– terpretazione che verrà accolta, alcuni beni passeranno dal demanio statale a quello regionale o da questo trasferimento saranno esclusi. Il demanio regionale rimarrebbe quindi ristretto ai soli beni che hanno connessione con un servizio che non ecceda i limiti della regione; ne rimarrebbero quindi escluse le strade statali e le ferrovie aventi una rilevanza all'infuori dell'ambito regionale . Per poter stabilire con maggiore precisione quali siano i beni che in effetti costituiscono il demanio regionale occorrerebbe effettuare una analisi di tutte le categorie di beni demaniali situati nella regione, e pet ciascuna di esse stabilire se i servizi cui debbono soddisfare siano di carattere nazionale o semplicemente regionale. Occorrerebbe tener presente inoltre che vi dovrebbe esser una coincidenza tra i beni di questa ca– tegoria e la potestà legislativa di cui all' art. 2 del presente statuto e la conseguente capacità amministrativa di cui all'articolo 4, in quanta altrimenti si potrebbe verificare il casa di beni trasferiti al demanio della regione, sui quali questa non potrebbe estendere la sua compe– tenza normativa ed amministrativa. Solo una categoria di beni è sicuramente da includere nel de– manio della regione : « le acque pubbliche in uso di irrigazione e po– tabili ». Ma anche in questo casa sorgono difficoltà per l'impossibilità di distinguere quant'è l'acqua derivabile pet questo o pet altri scopi. Si puà ancora notare corne la Valle d'Aosta pet l'art. 2 abbia potestà legislativa esclusiva in materia di acque minerali e termali, il che conferma quanta precedentemente asserito. Alla formazione del demanio della Valle d'Aosta, oltre i beni suddetti, concorrono anche i beni di cui all'art. 824 del c.c., cioè i beni prima appartenenti alla provincia ora soppressa, le cui funzioni sono state devolute alla regione. Il demanio regionale inoltre potrà accrescersi nel tempo, qualora la regione divenga, a qualsiasi titolo, proprietaria di beni di cui all'art. 822 del c.c. Il demanio della regione si accrescerà cioè nei modi con cui la stessa categoria di beni di pertinenza dello stato, delle 11ro– vince e dei comuni viene ad essere incrementata. 6

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