BASA
L'autonomia finanziariu della Valle d'AostJ ~7 mentre per altri 7 detti beni dovrebbero essere attribuiti direttamente alla regione . Il patrimonio indisponibile della Valle d'Aosta è invece formata da una cerchia più ristretta di beni, elencati tassativamente dal succi– tato art. 6. Essi sono: 1) le foreste che a norma delle leggi vigenti appartengono allo stato ; 2) le cave, quando la disponibilità ne è sottratta al proprie– tario del fonda; 3) gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici della regione; 4) altri beni destinati ad un pubblico servizio della regione. Quest 'ultima disposizione è analoga a quella che, trattando del demanio parlava di servizi di carattere nazionale, i cui beni, stretta– mente necessari al loro assolvimento, rimanevano allo stato . Il prin– cipio è identico; si sancisce l'appartenenza di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile a quello dei due enti, stato o regione, che sia titolare dei servizi, ara di carattere nazionale ara locale, cui i beni sono destinati. L'espressione « pubblico servizio della regione » va quindi intesa nel senso di servizio assunto dalla regione e destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico di carattere locale. Saranno quindi esclusi da questa categoria i beni destinati ad un servizio che presenti un interesse che sorpassa il limite territoriale della regione (es . beni destinati all'assolvimento di servizi di telecomunicazioni, edifici destinati a sede di uffici statali, ecc.) 8 . Da queste due categorie di beni e da quelli demaniali la regione puà ritrarre, ed attualmente ritrae, dei redditi detti patrimoniali, che vengono a costituire la seconda categoria di mezzi finanziari 9 , invero non molto rilevante, a disposizione della regione stessa ( vedi tab . n. Il). 4) Situazione attuale relativa ai beni demaniali e patrimoniali. La questione del demanio e del patrimonio della regione Valle (7) Cfr. FALZONE, op. cit. , pag. 107. (8) Anche a questo proposito possiamo notare che le controversie tra stato e regione sono tuttora in corso; una di queste è relativa all'ex palazzo del ,governo e alla ex casa littoria e terreni annessi, entrambi affittati e quindi facenti parte dei beni disponibili. Lo stato sostiene che il 20 di tali edifici non puo essere trasferito alla regione, in quanto attualmente hanno sede in esso alcuni uffici statali e quindi è di interesse nazionale. Ma tale situazione non sussisteva ne! 1948, epoca a cui evidentemente occorre fare riferimento. (9) Ricordiamo che la prima categoria di mezzi finanziari di cui la regione dispone è costituita dai tributi spettanti alla provincia ed agli altri enti soppressi.
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