BASA
L' autonomia finanziaria della Valle d'Aosta 5) Acque pubbliche. Uno dei problemi economici fondamentali per la valle d'Aosta, corne già si è avuto occasione di dire, è quello riguardante le acque pubbliche. Anteriormente alla data di approvazione della statuto il regime delle acque situate nella regione era regolato dal D.L.L. 7-9- 1945, n. 546 10 . La situazione con il vigente statuto pur non avendo subito una radicale trasformazione si è modificata notevolmente. Innanzi tutto la regolamentazione si è fatta più ampia, più organica; prova ne siano i numerosi articoli che frattano della materia. In base allo statuto speciale le acque pubbliche esistenti nef ter– ritorio della regione possono essere divise in due grandi gruppi: 1) acque pubbliche trasferite al demanio regionale, di cui si è già detto, comprendenti le acque ad uso potabile e di irrigazio– ne 11 (Art. 5). 2) Acque pubbliche esistenti nel territorio della regione, con– servate perà al demanio dello stato 12 . Per questa categoria di acque i concessionari sono nettamente distinti in due gruppi: a) La Valle d'Aosta per 99 anni, gratuitamente e con facoltà di subconcessione per tutte le acque che alla data del 7-9-194 5 non· erano ancora vincolate da una regolare concessione. Detta concessione gratuita potrà essere rinnovata. b) Tutti gli altri concessionari che a quella data erano in pos– sesso di un regolare decreto di concessione o che avevano ottenuto un riconoscimento d'uso per antico diritto . La regione inoltre diventa concessionaria a titolo gratuito delle acque rientranti in quest'ultimo gruppo con il verificarsi di alcune (10) Cfr. cap. II. (11) Circa questa modificazione rispetto alle disposizoni contenute nel decreto del 1945 si legge negli atti dell'Assemblea Costituente, seduta venerdl 30-1-1948, pag. 4212: « La com– missione ha creduto di compiere un atto di giustizia necessaria. Queste opere che riguardano le acque in uso di irrigazlone e potabili sono il risultato degli sforzi pazienti di molte centinaia di anni che la popolazione montana della Valle d'Aosta ha compiuto senza interruzione. E' suo lavoro, suo esclusivo lavoro. E a cio si aggiunge che, verso la fine del XVIII secolo tutti i comuni, consorziati o non, hanno riscattato dai signori locali il diritto esclusivo di queste acque, pagandole con una cifra che oggi ammonterebbe a parecchi miliardi . La commissione ha ritenuto giusto attribuire per sempre queste acque al patrimonio della· regione ». E' da notare inoltre a questo proposito che la potestà legislativa primaria che la regione ha su queste acque a norma dell'art. 2 let. m, viene limitata dall'art. 9, 20 comma che vieta alla regione l'imposizione di canoni per l'utilizzazione di queste acque, restando cosl sali:a– guardati i diritti dei comuni, le cui acque sorio passate al demanio della regione. (12) Queste acque sono riservate alla competenza legislativa dello stato con poteri nor– mativ1 di integrazione da parte della regione per la utilizzazione delle acque pubbliche ad usa idroelettrico ai sensi dell'art. 3, let. d.
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