BASA

50 G. Piaggio condizioni. Difatti tutte le concessioni sub b) via via che verranno a scadere non potranno più essere rinnovate dallo stato, passando le acque oggetto di tale concessione, sotto la giurisdizione della regione. Il rinnovo di tali concessioni è pertanto di competenza esclusiva del- 1' amministrazione regionale; dal 7-9-1945 quindi tutte le concessioni o meglio le subconcessioni, per lo sfruttamento delle acque situate nel territorio della regione possono essere accordate solo dal Con– siglio della Valle. Inoltte le concessioni di acque di cui alla lettera b) che alla data del 7-9-1945 non siano state utilizzate, passano alla tegione (Art. 8); i relativi concessionari potranno diventate, qualora ripro– pongano domanda, subconcessionari nei confronti della tegione. In tutti questi casi quindi, oltte a quello contemplato sub a), la tegione diventa concessionaria a titolo gtatuito e la cosa non è di poco momento pet l'economia della valle. Tutte le acque difatti che cadono sotto la giutisdizione della regione possono essete da questa o sfruttate direttamente oppute subconcesse 13 . In quest'ultimo caso la regione deve tispettare tre condizioni: 1 ) l'utilizzazione delle acque deve avvenite nel tettitorio dello stato e seconda un piano genetale da stabilirsi da un comitato misto, composta di rapptesentanti del Ministero dei LL.PP . e della Giunta Regionale; 2) l'istruttoria delle subconcessioni deve avvenite seconda la procedura e le no~1ne tecniche seguite pet le concessioni fatte dallo stato; 3) i limiti dei canoni satanno stabiliti dallo stato sentita la Giunta Regionale 14 . Una temora notevole al diritto della Valle d'Aosta è stata posta petà dall'ultimo comma dell'art. 7 in quanta la concessione gtatuita è subordinata in ogni caso alla condizione che Io stato non intenda fate oggetto le acque di un piano di intetesse nazionale; tutte le acque adunque (ad eccezione di quelle annovetate tta i beni dema– niali della regione) che dovessero rienttare in detto piano vettebbero sotttatte alla concessione della regione, anche se tale piano venisse (13) La regione non puà cedere la concessione. (14) Come si è visto, nelle norme emanate per le subconcessioni, non si è mantenuto il disposto contenuto nel D.L.L. del 1945 per cui la subconcessione poteva essere subordinata all'impiego da parte dei subconcessionari di fornire gratuitamente energia elettrica per i servizi pubblici nei limiti delle vigenti leggi ed a prezzi ridotti per usi domestici ed artigianali. Si deve perà notare che per la let. d, dell'art. 3 dello statuto la regione puà emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della repubblica sulle materie riguardanti la disciplina della utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico.

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