BASA
L'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta 51 attuato nei primi 99 anni di concessione gratuita . Ora la circostanza si è verificata proprio in questi ultimi tempi. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 13 del 1964 ha ravvisato una equivalenza tra l'ipo– tesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 e la legge del 6-12-1962 istitutiva dell'ENEL, dell 'ente cioè cui è stata affidata la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica. In altre parole la Corte Costi– tuzionale ha stabilito che la legge istitutiva ·dell'ENËL ( legge ordi– naria) non è in contrasta con lo statuto regionale ( legge costituzio– nale), proprio perchè rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 7 15 • Essendo perà una mera questione di interpretazione (di interpreta– zione cioè della legge istitutiva dell'ENEL nel quadro delle disposi– zioni contenute nell'art. 7) nulla vieta che il Parlamento, con una altra legge, provveda a contemperare le esigenze nazionali con quelle regionali in considerazione del fatto che, per effetto della naziona– lizzazione, i diritti ed i poteri della regione valdostana sono stati sacrificati e compressi oltre i limiti richiesti dalla attuazione della riforma. Chiarita cosl la situazione giuridica delle acque pubbliche situa te nel territorio della regione vediamo in concreto quali ne siano i vantaggi in termini finanziari 16 . Alla regione, per gli artt. 8 - 9 - 12 della statuto, competono : 1 ) i 9/10 del canone annuale percepito a norma di legge dalla stato perle concessioni da esso accordate; 2 ) la totalità del canone delle subconcessioni da essa accor– date ( vedi tabella n. III). . La sentenza n. 13 della C.C. più sopra ricordata non ha appor– tato, dal punto di vista economico, conseguenze di particolare rilc– vanza. E infatti i 9/10 dei canoni per le concessioni di derivazicne a scopo idroelettrico, nonchè i diritti relativi ai sovracanoni stabiliti dalle leggi vigenti, rimangono assegnati alla Valle d'Aosta. Potrebbero subire invece una riduzione i canoni derivanti dalle subconcessioni effettuate direttamente dalla regione che potrebbero venire decurtate di 1/10 passando cosl dalla totalità a 9/10 con un danno attuale pari a circa 16 milioni ( cfr. tab. III) . (15) Per le conseguenze di ordine economico (vedi postea). (16) Riassumiamo qui le principali differenze tra le disposizioni contenute nello statuto e quelle del procedente D.L.L. del 1945: 1) Parte delle acque pubbliche (in uso di irrigazione e potabili) sono passate al de– manio della regione. 2) Allo scadere delle concessioni accordate dallo stato anteriormente al 7-9-1945 subentra, nella concessione, la regione, corne pure nel caso di mancata utilizzazione · di tali ·concessioni. 3) Alla regione competono i 9/ 10 dei canoni statali di concessione anzichè i 2/3.
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