BASA

L'autonomia finanziaria della V alle d'Aosta 53 6) Miniere . Oltre alle acque sono date in concessione gratuita alla regione pet 99 anni, salvo rinnovo, le miniere che alla data del 7-9-1945 ncn formavano oggetto di concessione 17 • Analogamente a quanta stabilito pet le acque, la regione pu,J: 1 ) promuovere la decadenza di dette concessioni se alle me– desime non ha fatto seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge; 2) subconcedere dette miniere o sfruttarle direttamente, ma non puà cedere il suo diritto. Per l'istruttoria delle suddette subcon– cessioni dovrà essere seguita la procedura e dovranno essere oss~r­ vate le norme che regolano le concessioni fatte dalla stato. 7) Riparto delle entrate erariali. Abbiamo già avuto occasione di rilevare came l'istitmione della regione comporti la soluzione di un problema di particolare momento pet l'efficienza, la validità e la vitalità del nuovo ente: il problema cioè dell'attribuzione alla regione dei mezzi necessari al persegut– mento dei suai fini. Tra le varie soluzioni che di fatto si possono dare al problema, quella in base alla quale la maggior parte delle entrate della regione deriverebbe dalla attribuzione alla medesima di una quota fissa di tributi erariali è, a nostro avviso, la miglime, proprio perchè ci sembra che presenti i maggiori vantaggi, o quanta mena i minori inconvenienti. Con lo statuto del 1948 (art. 12) la questione non venne risolta; la Costituente non affrontà il problema delle finanze della Valle di Aosta, nè diede contorni al suo ordinamento. Il modus vivendi, creato con le disposizioni provvisorie contenute nei D .L.L. del 1945 venne mantenuto 18 • Cosi si è continuato a porre, benchè transitoriamente, la regione in una situazione di dipendenza ( finanziaria) nei confronti della stato, negandole la possibilità di svolgere una politica veramente autonoma, (17) Le miniere di Cogne e La Thuile, le uniche importanti in Valle d'Aosta, non sono state date in concessione gratuita alla regione perchè già oggetto di sfruttamento alla data del 7-9-1945. (18) Negli art. 12 e 13 dello statuto infatti si trasferirono le disposizioni contenute ne! decreto N. 545. L'art. 50 dello statuto prevedeva perà : « ... Entro due anni dall'elezione del consiglio della valle, con legge della stato, in accordo con la giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli art. 12 e 13, un ordinamento finanziario della regione ... » Benchè le elezioni siano avvenute nella primavera del 1949 occorrerà aspettare fino al 1955 per avere un ordinamento finanziario organico per la valle d'Aosta.

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