BASA

54 G. Piaggio data l'aleatorietà delle sue entrate. Alla regione si riconobbe il diritLo ad una quota di tributi erariali di anno in anno accordata dalla stato, sentito il Consiglio della Valle, in quanta il gettito delle entrate pro– prie 19 era logicamente insufficiente a far fronte agli innumerevoh bisogni cui la regione doveva e deve soddisfare. Ma nessun limite venne posta all'entità di tale quota; si continuà cosl con il sisterna della quota mobile, con tutti gli inconvenienti che detta soluzione comporta. 8) Altri, tipi di provvidenza di carattere finanziario 20 • Sempre per l'art. 12, Io Stato poteva accordare dei contributi speciali qualora la regione dovesse sostenere spese per provvedere a determinati scopi, esorbitanti dalle funzioni normali per legge at– tribuitele. Nel casa in cui la valle ritenesse opportuno rnstruire opere per soddisfare i bisogni o servire scopi non solo locali ma anche nazio– nali, le fu riconosciuto il diritto di chiedere un contributo. Le strade statali sono ad esempio insufficienti e superate, data l'incremento che il traffico automobilistico ha conseguito? La regione ha il diritto di chiedere nn contributo allo stato per la loro nuova sistemazione, qualora voglia compiere per proprio canto dette opere. Lo stesso dicasi per opere di arginatura della Dora, in quanta il beneficio non sarebbe limitato alla sala regione, ma anche a zone sottostanti. Al diritto della regione non corrispondeva perà l'obbligo della stato, ma semplicemente una sua facoltà, anche perchè non univoca è la valutazione di quelle che possono essere le funzioni normali della regione; per questa disposizione potrebbe quindi in parte essere ripetuto quanta detto a proposito del riparto. L'unica azione autonoma della regione in campo finanziario con– sisteva nel riconoscimento di una propria potestà impositiva in ma– teria tributaria. Il 2° comma dell'art. 12 stabiliva difatti: «La Valle puà istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i princlpi dell'ordinamento tributario vigente » 21 . (19) Costituito dalle entrate patrimoniali e dai tributi spettanti all'ex provincia e agli uffici ed enti soppressi. (20) Queste disposizioni sono ripetute, salvo leggere modificazioni nella ·Jegge sull'ordi– namento finanziario della Valle d'Aosta del 1955. Cfr. cap. V. (21) D .L.L. del 1945 parlava solo di imposte speciali, per l'istituzione delle quali occor· reva un'esplicita autorizzazione.

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