BASA
L'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta 55 Risultava cosl l'esistenza di un potere di imposizione in materia tributaria in aggiunta a quello statale per cui la regione avrebbe potuto colpire le manifestazioni di reddito non ancora colpite da leggi statali, ed istituire proprie sovrimposte all'imposta sui terreni, R. M., ecc. 22 . La questione è perà tutt'altro che pacifica. E' fuori dubbio difatti che tale potestà non puà essere compresa nella potestà legi– slativa esclusiva alla regione 23 • Al massimo dovrebbe quindi trattarsi di una potestà legislativa complementare o di integrazione, nell'esercizio della quale dovrebbe essere osservato, oltre i limiti indicati agli artt. 2 e 3 della sra– tuto 24 , anche il limite specifico dei « princlpi del sistema tributario della stato » 25 , sia dal punto di vista giuridico che tecnico-finan– ziario, in modo che l'imposizione tributaria sia inquadrata in un tutto unitario, tale da non recare turbamento alla economia na– zionale 26 . Certo èche la regione non ha mai fatto usa di questa non molro chiara facoltà, apportatrice dal punto di vista pratico di ben pochi vantaggi finanziari e in compensa di molti svantaggi politici, so– prattutto per quanta concerne l'applicazione di nuove imposte, che dovrebbero colpire manifestazioni di reddito attualmente non sog– gette a particolari tributi. Tecnicamente più semplice sarebbe l'applicazione di nuove o (22) Cfr. BARILE, Potestà legislativa della regione in materia tributaria, in Rass. Dir. Pubb. 1949, II, pag. 463 e segg. (23) La materia tributaria non è compresa difatti nell'elenco (Art. 2) di quelle materie nelle quali alla regione è riconosciuta una potestà legislativa esclusiva. Ora tale elenco ha un carattere per cosl dire di tassatività in quanto costituisce un'eccezione rispetto all'ordina– mento delle regioni ad autonomia normale. L'Art. 3 invece, che riconosce alla regione la potestà di emanare norme di integrazione e di attuazione delle leggi statali, annovera tra le aitre materie, alla lett. F le « finanze regionali ». (24) La competenza legislativa esclusiva (art. 2) ad es. deve svolgersi in ottemperanza alla costituzione ed ai principi legislativi delllo stato ; la regione non potrebbe cosl istituire dazi di importazione, esportazione o transita fra essa e le aitre regioni, vista l'esplicita dispo– sizione dell'art. 120 della costituzione a questo proposito. (25) cfr. VrnGA, La regione alla luce della giurisprudenza costituzionale in Studi sulla costituzione II , pag. 430 e seg. Successivamente l'Autore pane in rilievo corne la potestà legislativa tributaria, aitre ai limiti generali della potestà normativa regionale, incontri i due seguenti limiti specifici : a) limite derivante <lai principi fondamentali della legislazione tributaria della stato; b) limite derivante dal divieto di turbare con dirette ripercussioni il sistema tributario statale. Le turbative, per potersi considerare illegittime debbono essere : pregiudizievoli, dirette e rilevanti. (26) Cfr. CESAREO, L'autonomia della regione Trentino-Alto Adige e delle provincie dt Trento e Bolzano pag. 221. CAJOLI, L'autonomia del Trentino-Alto Adige, pag. 180.
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