BASA

L'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta CAPITOLO IV PROVVISORIETÀ DEI RAPPORT! FINANZIARI TRA STATO E REGIONE VALDOSTANA NEL PERIODO 1948-1951 57 In base all'art. 50 dello statuto speciale, entro due anni daile elezioni del consiglio della valle, si sarebbe dovuto addivenire alla determinazione dell'ordinamento finanziario della regione 1 . Subito dopo l'emanazione dello statuto speciale per la Valle di Aosta, iniziarono cosi, con le competenti autorità governative, le tratta– tive, nel corso delle quali, nel 1948, si convenne di adottare il prin– cipio di assegnare alla regione una quota unica ed in percentuale costante, da calcolarsi sulle principali entrate erariali in essa riscosse. Nel marzo del 1949, in una riunione pressa il Ministero del Tesoro, si convenne, per l'esercizio finanziario 1950, una ripartizione provvisoria in base alla quota dell'80% delle principali entrate era– riali ammesse a riparto e riscosse nella regione. Tale accorda pero non divenne operante. In una successiva riu– nione tenutasi ad Aosta, il 12 e 13 maggio 1950, alla quale parte– ciparono i rappresentanti della presidenza del Consiglio dei Ministn, dei Ministeri delle Finanze e Tesoro, fu nuovamente discusso il pro– blema della ripartizione delle entrate erariali. In questa occasione i rappresentanti della regione sostennero che per la Valle d'Aosta non potevano essere seguiti gli stessi criteri adottati per le aitre regioni a statuto speciale, in quanta la Valle di Aosta aveva assorbito importanti e numerosi servizi, che non erano stati trasferiti alla competenza delle aitre regioni, corne i servizi sco– lastici, prefettizi, ecc. I rappresentanti governativi non tennero canto di queste argo– mentazioni, considerarono l'incremento delle entrate erariali, ma non quello delle spese per i servizi regionali e soprattutto per quelli statah assunti dalla regione, e proposera la riduzione, rispetto al precedente progetto, al 60% della quota di ripartizione delle entrate erariali; si ebbe cosi l'emanazione del D.P.R. 28-12-1950 n. 1206 che stabiliva per l'anno 1950 quanto segue: (1) Le elezioni ebbero luogo nella primavera del 1949 ; detta legge avrebbe quindi dovuto essere emanata entro il 1951. Solo ne! 1955 invece si ebbe la definizione e la regolamentazione di questo importante problema.

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