BASA
I. Prima di procedere alla espos1z1one della causa criminale promossa dal «procureur d'office » dei Signori di Vallesa contro François Marti – gnènes, ci sembra giusto accennare, sia pur brevemente, alla formazione storica del diritto processuale penale vigente nel XVI secolo. In Italia, nell'epoca intermedia, la giurisdizione penale non si di– stingueva essenzialmente dall'accusa e dall'inquisizione, perchè il giudice aveva generalmente competenza per tutto il procedimento criminale. Fino al secolo XV , allorchè incomincià a prevalere il sistema inquisi– torio, il processo penale ebbe prevalentemente forma accusatoria , simile cioè a quella del processo civile . Esso svolgevasi in contraddittorio delle Parti (accusatore ed accusato, corne attore e convenuto), con citazione, comparse conclusionali ( libelli), termine per rispondere , contestazionc della lite, giuramento di calunnia, termine per fornire e discutere le prove ecc. Questo tipo di processo era sorto corne inopportuna ed in– sidiosa copia del processo civile : mancava il pubblico dibattimento e predominava la scrittura. All'accusa seguiva la citazione dell'accusato, l'esame dei testimoni che venivano interrogati su capitoli dedotti per iscritto, integrando eventualmente la « informatione » con la perizia. Dopo di cià si procedeva alla « publicatione » del processo ed allora le Parti potevano prendere visione dei verbali istruttori. Nel XVI secolo invece si afferma il procedimento inquisitorio il quale, sviluppatosi co– rne una necessità sociale, presentava migliori mezzi per un'efficace re– pressione della delinquenza dimostrandosi altresl più conforme allo spi– rito nuovo del tempo. Il procedimento inquisitorio si divideva in due fasi ben distinte : l'Inquisizione Generale consistente nell'accertamento del fatto e nella ricerca del reo, e l'Inquisizione Speciale che si iniziava quando in base alle precedente ricerche una persona rimaneva indiziata corne colpevole di un reato. La fase informativa o istruttoria del pro– cedimento aveva carattere segreto. E qui ci sia concesso ricordare con il Manzini a proposito del processo accusatorio e del processo inquisito– rio, corne non si possano contrapporre i due tipi di processo vedendo
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