224 Il disegno di legge fu presentato in Senato due anni prima da Benedetto Croce, ministro della Pubblica Istruzione nel quinto e ultimo dei governi presieduti da Giovanni Giolitti (5 giugno 1920 - 4 luglio 1921), ed emanata dal governo di Luigi Facta, con ministro Antonio Salvatore Anile. La salvaguardia delle bellezze naturali è ormai un’esigenza sentita: sempre nel 1922 e l’anno seguente vengono promulgate, allo scopo, tra gli altri, di conservare la bellezza del paesaggio, le leggi istitutive rispettivamente del Parco Nazionale Gran Paradiso16 (fig. 5) e del Parco Nazionale d’Abruzzo.17 La legge del ’22 venne in seguito abrogata e sostituita dalla n. 1497 del 29 giugno 1939, detta Bottai,18 sulla protezione delle bellezze naturali, rimasta in vigore sino al 10 gennaio 2000! La 1497 disciplina in modo strutturato la tutela delle bellezze naturali con un concetto di paesaggio quale quadro naturale a valenza estetica. Articola i beni da tutelare, per il loro interesse pubblico, in quattro grandi categorie, di cui le prime due sono bellezze individuali, le ultime due bellezze di insieme: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (fig. 6); d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. La legge introduce la necessità di tutelare il territorio anche tramite la pianificazione urbanistica attraverso i piani territoriali paesistici. Questi stabiliscono, tra gli altri, le zone di rispetto; il rapporto fra aree libere e fabbricabili, le norme per i diversi tipi di costruzione; la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati, nonché le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.19 Per la nostra regione sono state approvate diverse bellezze naturali, ciascuna individuata dal ministro con decreto motivato; prevalgono le casistiche dei complessi di valore estetico e tradizionale, dei punti di belvedere e i quadri panoramici. Il sovra-ordinamento della materia paesaggistica, d’interesse nazionale, su quella urbanistica, a carattere locale, vede la luce con l’approvazione della Costituzione italiana,20 che all’art. 9 sancisce che «la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Nel 1985, con la legge Galasso,21 si allarga il concetto di paesaggio ad una più ampia visione di contesto, sottoponendo a tutela anche i beni naturali quali componenti sostanziali e inscindibili dagli elementi estetici e culturali. Infatti, sono state individuate intere fasce di territorio da tutelare: i margini dei mari, dei laghi, dei fiumi e dei torrenti, le montagne e i vulcani, i ghiacciai e i boschi (fig. 7), i parchi e le riserve naturali, le aree assegnate alle università agrarie, le zone umide e le zone di interesse archeologico. Si fa anche un passo ulteriore verso la pianificazione del territorio, perlomeno quello sottoposto a vincolo, imponendo alle regioni la redazione di piani paesaggistici o di piani urbanistico-territoriali a valenza paesaggistica. 5. Cogne, Parco Nazionale Gran Paradiso, Lago Lauson. (L. Sartore)
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