Bollettino della Soprintendenza

225 Si stabilisce di assoggettare a specifica normativa d’uso e di valorizzazione il territorio tutelato, confermando l’inderogabilità della pianificazione territoriale nell’ambito della salvaguardia del paesaggio. La materia è stata oggetto di intervento di riordino dapprima nel 1999 con il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali22 poi nel 2004 con il Codice dei beni culturali e del paesaggio23 (detto Urbani dal nome del suo promotore), che provvedono ad una sistematica organizzazione della tutela sia dei beni culturali sia di quelli paesaggistici. La tutela storico-culturale e paesaggistica è ancora oggi governata dal Codice. Esso mantiene la salvaguardia degli ambiti territoriali già precedentemente individuati e distingue l’ambiente dal paesaggio introducendo la formula linguistica innovativa di beni paesaggistici. Recepisce quanto fissato dalla Convenzione europea del Paesaggio24 sopracitata, che passa dalla concezione estetico-culturale del paesaggio a quella storico-culturale, derivante dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalla loro interrelazione, «componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale fondamento della loro identità» (fig. 8). Sotto il profilo della pianificazione, il piano paesaggistico viene esteso all’intero territorio comunale, diventando strumento organico di ricerca, tutela e valorizzazione per un’intera regione. Nel frattempo, in Valle d’Aosta che cosa è successo? La prima legge risalente al 1956,25 e tuttora in vigore, disciplina la pubblicità stradale in Valle d’Aosta e fin da subito ha messo un freno al proliferare di cartelloni pubblicitari invasivi e deturpanti. La legge regionale pioniera inerente il territorio risale al 196026 e comprende norme sia urbanistiche sia di tutela del paesaggio. Essa dichiarava il territorio della Valle d’Aosta bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica, disciplinava lo sviluppo urbanistico e la difesa del paesaggio, introduceva il piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico, i piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici e i piani particolareggiati. Nella versione originaria aveva decretato tutto il territorio regionale bellezza naturale, quindi interamente sottoposto a tutela, concetto che venne poi dichiarato anticostituzionale. Nel 1983, la legge regionale di misure urgenti per la tutela dei beni culturali27 ha introdotto la possibilità di redigere elenchi, oltre che di edifici monumentali e aree archeologiche, di aree di interesse paesaggistico. Tale casistica, tuttavia, non è stata utilizzata in quanto da un lato superata nei fatti dalla legge statale detta Galasso, dall’altro dall’individuazione di aree di specifico interesse paesaggistico nel PTP,28 allora in costruzione. L’iter di avvicinamento ad una legge regionale estrinsecamente urbanistica passa anch’esso attraverso un dispositivo di regolamentazione edilizia;29 nello specifico, di norme di integrazione alle disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, adeguandole alle dimensioni locali. La pietra miliare della normativa urbanistica regionale è, quindi, la L.R. n. 14 del 15 giugno 1978.30 Le sue disposizioni iniziano con i divieti di attività edificatoria per proseguire con le condizioni per l’edificazione negli agglomerati di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale. La legislazione vigente è incarnata nella L.R. n. 11 del 6 aprile 1998 che ha sostituito quella dei vent’anni 6. Ayas, località Antagnod e fondovalle. (D. Martinet) 7. Chambave, località Celliers, bosco dell’ adret. (D. Martinet)

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