230 l’orientamento delle coperture, le tipologie dei materiali costruttivi e la presenza (sia in termini quantitativi che qualitativi) di accessori quali: abbaini, balconi, tettoie, ecc. In conclusione, è del tutto evidente come sia importante intervenire in fase di pianificazione poiché è in questa sede che avviene il proficuo confronto tra l’Amministrazione regionale, portatrice della necessità di tutela, e quella comunale, che rappresenta le esigenze dei cittadini ma è anche, al tempo stesso, profonda conoscitrice del proprio territorio. Tuttavia non è facile conciliare le diverse posizioni poiché non è sempre sufficientemente sviluppata, tra gli abitanti, la conoscenza dei valori paesaggistici ed il riconoscimento di questi quali elementi costitutivi del proprio essere e del proprio vivere il territorio di appartenenza. L’augurio è che il percorso, ancora all’inizio, intrapreso con la L.R. 11/1998, Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta, la quale ha rafforzato nei Piani regolatori la valenza paesistica dei territori disciplinati dallo strumento urbanistico comunale, possa aver contribuito a stimolare una maggiore sensibilità verso tali aspetti e che possa continuare in tale percorso di arricchimento collettivo. 1) A. CAGNATO, Le origini del Paesaggio - Paesaggio bene comune: storia di una parola, Redazione Labsus (6 Maggio 2018), https://www.labsus. org/2018/05/le-origini-del-paesaggio/ consultato nel maggio 2019. 2) Stati Generali del Paesaggio, Atti del Convegno (Roma, 25-26 ottobre 2017), Roma 2018. 3) U. VASCELLI VALLARA, Strategia paesistica e pianificazione territoriale, in PMP 2000, Premio Mediterraneo del Paesaggio, Siviglia 2001, pp. 58-71. 4) G. FERRARA, G. CAMPIONI, Il paesaggio nella pianificazione territoriale, in Collana SIGEA di geologia ambientale, Palermo 2012. 5) L. n. 2248 del 20 marzo 1865, presentata dai ministri del secondo gabinetto di Alfonso Ferrero, di La Marmora Giovanni Lanza dell’Interno e Stefano Jacini dei Lavori pubblici. 6) Promulgato dallo stesso Giovanni Lanza. 7) Approvato con R.D. n. 2321 dell’8 giugno 1865. 8) L. n. 1150 del 17 agosto 1942. 9) L. n. 441 del 16 luglio 1905, sull’inalienabilità dei relitti della pineta costiera di Ravenna, pubblicata sulla G.U. n. 179 del 1° agosto 1905. 10) D. ALIGHIERI, Divina commedia, Purgatorio, canto XXVII. 11) C. RICCI, Per la bellezza artistica d’Italia, in “Emporium”, vol. XXI, anno 1905, fascicolo n. 124, aprile 1905, pp. 294-304. 12) Peraltro, Nicola Falcone è l’autore del libro Il paesaggio italico e la sua difesa. Studio giuridico-estetico, Firenze 1914. 13) Per esempio, la legge francese 21 aprile 1906, nota come legge Beauquier, sulla protezione dei siti e monumenti naturali a carattere artistico. 14) L. n. 688 del 23 giugno 1912, portante modificazioni alla L. n. 364 del 20 giugno 1909, per le antichità e belle arti, pubblicata nella G.U. n. 160 in data 8 luglio 1912. 15) Pubblicata nella G.U. n. 148 del 24 giugno 1922. 16) R.D. n. 1584 del 3 dicembre 1922, convertito in L. n. 473 del 17 aprile 1925, in G.U. n. 104 del 5 maggio 1925. 17) R.D. 11 gennaio 1923, n. 257, convertito in L. n. 1511 del 12 luglio 1923, in G.U. n. 178 del 24 luglio 1923. 18) G.U. n. 241 del 14 ottobre 1939. 19) R.D. n. 1357 del 3 giugno 1940, regolamento, per l’applicazione della L. n. 1497 del 29 giugno 1939·XVII, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 24. 20) Approvata dall’Assemblea costituente alla fine del 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, De Nicola, ed entrata in vigore nel 1948. 21) L. n. 431 dell’8 agosto 1985, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 312 del 27 giugno 1985, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, in G.U. n. 197 del 22 agosto 1985. 22) D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999. 23) D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, ai sensi dell’articolo 10 della L. n. 137 del 6 luglio 2002, pubblicato nella G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, suppl. ord. n. 28. 24) Siglata a Firenze il 20 ottobre 2000. 25) L.R. n. 1 del 31 maggio 1956. 26) L.R. n. 328 del 28 aprile 1960. 27) L.R. n. 56 del 10 giugno 1983. 28) Confluiranno nel PTP, che ha delimitato alcune parti del territorio per il loro specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico. L’art. 40 delle N.A., ai fini della tutela, non consente edificazioni né realizzazioni di infrastrutture, salvo quelle inerenti alle attività agricole e quelle indispensabili per ripristinare, riqualificare, recuperare o razionalizzare gli usi e attività in atto o per eliminare elementi o fattori degradanti o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree. Inoltre, devono essere conservati, mantenuti e ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali, escludendo ogni intervento che possa comprometterne la complessiva leggibilità o fruibilità. 29) L.R. n. 11 del 23 febbraio 1976. 30) Dal titolo Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, pubblicata sul BUR 7 luglio 1978, n. 6. 31) Con la L.R. n. 13 del 10 aprile 1998. 32) Art. 1 delle N.A. del PTP. 14. Arvier, località Chez-les-Roset. (D. Martinet)
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