21 Le Flambeau - 03

Nus, arrosage par aspersìon d'Aosta di tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio valdostano, con esclu– sione delle acque che, alla data del 7 settembre 1945, avessero già formato ogget– to di riconoscimento di uso o di concessione da parte dello Stato a terzi. L'utilizzazione delle acque subconcesse doveva avvenire nel territorio dello Stato italiano e secondo un piano generale concordato tra Ministero competente e Valle d'Aosta. Successivamente con lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, legge costitu– zionale 26 febbraio 1948, n. 4, non solo furono confermati, ma ancora ampliati e rafforzati i poteri ed i diritti già attribuiti alla Regione in tema di acque pubbliche. Infatti il demanio della Regione è costituito, fra l'altro, ai sensi dell'art. 5 Statuto Valle d ' Aosta dalle acque pubbliche che non siano destinate alla pro– duzione di energia elettrica, cioè destinate ad irrigazione e ad uso domestico. In questa materia la Regione ha competenza legislativa primaria (art. 2, lett. m, Statuto Valle d'Aosta). 74

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