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Lo statuto disciplina poi i casi di cessazione e di non utilizzazione di con– cessioni poste in essere prima del 7 settembre 1945: nel primo caso è previsto che la Regione ottenga la concessione alla cessazione della precedente; nel secondo caso che la Regione provochi la decadenza della concessione e vi subentri. E ' ribadito poi che "la concessione è subordinata, in ogni caso, alla con– dizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale". In materia di "Disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico" la Valle d'Aosta ha potestà legislativa integrativa ed è stata ema– nata la legge regionale 8.11.1956, n. 4 "Norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d ' Aosta". La disciplina delle acque pubbliche della Valle di Aosta, destinate ad uso idroelettrico, venne modificata dalla legge 6 dicembre 1962, n° 1643, con la quale si provvide da parte dello Stato alla nazionalizzazione delle industrie idroelettriche mediante l'istituzione dell'ENEL con il trasferimento all'ENEL stesso degli impianti elettrici delle varie società e con il monopolio istituito a favore dell'ENEL stesso delle attività relative alla produzione e alla distribu– zione della energia elettrica in tutto il territorio nazionale. In dipendenza di tale legge l'ENEL e gli organi governativi non rispetta– rono più i diritti statutari della regione Valle d'Aosta e nei decreti di trasferi– mento delle imprese elettriche all'ENEL non venne tenuta presente la partico– lare situazione giuridico-amministrativa prevista dallo Statuto regionale. Impugnati i decreti di trasferimento, con sentenza in data 24 febbraio - 7 marzo 1964, la Corte costituzionale respinse il ricorso della Regione richiaman– dosi all'ultimo comma dell'art. 7 dello Statuto (il quale dispone che la conces– sione novantanovennale delle acque alla Regione è subordinata, in ogni caso, al– la condizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di inte– resse nazionale), considerando la nazionalizzazione dell' energia elettrica come rifmma economico-sociale di interesse nazionale e ritenendo che la nazionaliz– zazione delle imprese elettriche comporti un "piano" di interesse nazionale. Tuttavia con la stessa sentenza la Corte Costituzionale auspicava "ai fini di un legittimo contemperamento tra le esigenze nazionali e quelle regionali" che il legislatore nazionale provvedesse ad emanare apposite norme "tenendo presente i poteri ed i diritti delle Regioni a statuto speciale che sono stati com– pressi per effetto della nazionalizzazione che non devono essere sacrificati ol– tre i limiti richiesti dali ' attuazione e dal pieno funzionamento della riforma" . Tale raccomandazione ha dato luogo, per la Valle d'Aosta, alla legge sta– tale 5 luglio 1975, n. 304, la "legge Fillietroz" dal nome del senatore valdosta– no proponente, la quale, tra l'altro, statuisce e disciplina il rapporto di subcon– cessione fra Regione e ENEL disponendo altresì che lo strumento della sub– concessione sia adottato anche per la regolarizzazione delle utilizzazioni di ac– qua per produzione di energia elettrica mancanti di titolo giuridico. Successivamente la legge statale 29 maggio 1982, n. 308 (art. 20), ha da– to facoltà alla Valle d ' Aosta di subconcedere acque relative a derivazioni idroelettriche con potenza fino a 30.000 kw anche ai Comuni o altri enti locali e loro Consorzi. Inoltre con l' art. 20 del D.P.R. 22.02.1982, n. 182 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale) lo Stato ha trasferito alla Regione sia le funzioni arnrni- 75
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