Atti sinodali Aosta Atti sinodali Colliard sec - M R Colliard
. J· ·si'•epastorali: due aspetti complementari della pastorale diocesana S111oa1 t VI " 2 1 D'alrra parce, corne fonce storica, gl i aui sinodali cosriruiscono una restimonianza uni ca er la conoscenza sia delle diverse concczioni ecclesiologiche che si sono succedure m / rcmpi sia della situazione concrcta di ogni singola comunità. Dalla loro lerrura, infarci, emerge non solo l'idea di una Chiesa fondata sull'aurorirà del vescovo e della s ua porestà di legislatore, ma anche la qualità della vita crisriana in un ben determinato eriodo srorico e in un preciso conresco geografico: da un laco, comportamento del � Jero e problemi pastorali; dall'alrro, arceggiamenri e sensibilità religiosa della popola zione crisriana, anche ne! senso della conformirà o del mancato adeguamento dei suoi comporcamcnti alla disciplina ecclesiascica. Gli atti sinodali forniscono una autenrica "radiografia'' dellaChiesa locale, riRercendo i principali evemi della vira umana: nascita, baccesimo, matrimonio, morte; e ancora, culto, lavoro, fesre, credenze, superstizioni. [( punto d i vista è quello espresso dall'autorità dell'Ordinario diocesano e la lettura delle realtà avviene dunque in termini di corrispondenza o non corrispondenza, ade guare-a.a 0 non adeguatezza ai preœtti morali della religione e ai decrami della Chiesa carcolica. Solo nel 1 2 1 5, per la prima volta, una norma giuridica di portata universale, la co scicuzione sesta del concilio Laterancnsc N convocato da papa I nn o c en z o JIT, viene a de6nire chiaramenre il dovcre di celebrare ogni anno il sinodo diocesano alla pre senza del vescovo, corne strurnento privilcgiato per l'applicazione delle disposizioni disciplinari presc dai concili provinciali presicduti da! metropolira, essi pure prescritti corne annuali19. All'obbligo definiro ncl concilio Lateranense N - e aile successive norme contenute nelle de c re t a li di papa Gregorio IX del 1234 e a quelle del libro V l , promulgato ne! 1 298 - segue, in turta ltalia e altrovc, una grande proliferazione di sinodi diocesani tra la seconda metà del XIII c il XIV secolo, in parte animati da una certa vivacità, pîù spesso invece caratterizzati da segni di formalismo, di semplice esecuziom: passiva di un dovere e da ripetizioni di ogni genere: si va da inreri gruppi di decreci ripresi rali e quali da aitre diocesi a leggi trasmessc immutate di sinodo in sinodo nell'ambiro della scessa diocesi. Nel 1374, in un conresro problematico legato anche alla difficile situazione che la Chiesa sta attraversando in concomiranza con il per i o d o avignonese, intervicne papa Grc:gorio XI c o n la bolla Licet pro observatione data da Avignone il 2 1 giugno di quell'anno, la quale dispone che i sinodi, anziché limitarsi ad essere cassa <li risonan za, più o mcno convinta, dei concili provinciali, deliberino sui problemi e sulle con crovcrsic csistenri nell'ambito della Chiesa panicolare; l' assemblea sinodale diocesana, giudicata più vicina ail'cspericnza della realtà, dovrebbe riunirsi prima di quella pro vinciale, per rilevare gli errori e le inadempienze rispetto alla disciplina ecclesiastica; i l concilio provinciale delibererà i n seguito le dccisioni più appropriate. 1 9 Cf. MACCA.RRONE, "Cura animarum" e "parochialiJ sacerdos" nelle costituzioni delIVconcilia Latera ncnse (1215). Applicazioni in ltalia nef secolo Xlll, in Pievi eparrocchic . . . cic., como l, pp. 81-196.
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