Atti sinodali Aosta Atti sinodali Colliard sec - M R Colliard
22 ATn SINODALI EVISITE PASTORAL! NELLA CI1'TÀ DI AosTA NEL XV SF.COLo Nel tcntativo di assicurare ai sinodi diocesani e provinciali una certa regolarità, sui problema si pronuncia anche, ncl 1433, il concilio di Basilea, che individua ncUa fon damentale sinodalità <lella Chiesa la principale radice della riconosciuta efficacia di questi strumenti, in vista soprattutto della riforma ecclesiale. Si s ta b ili s c e che essi deb bano essere celebrati perlomeno una volta all'anno dappertutto, e due volte là dove ne vige già la consuerudine; che vi si leggano gli scatuti, e che vi si giudichino i crimini più gravi perpetrati neU'ambito diocesano: simonia, usura, concubinato, alienazionc dei beni ecclesiastici, violazione della cl aus u r a . Per la sua importanza risperto al pe riodo da noi analizzato ed in considerazione del fatto che vi partcciparono i vescovi Oger Moriset e Giorgio di Saluzzo e l'arcidiacono Pierre de Gilaren, riporciamo quasi integralmente la prima parte del testo sui concili sinodali e provinciali emerso dalla sessione XV del 26 novembre 1 433 di detto concilio, «De concillis provincialibus et synodalibus», in traduzione italiana: «Il sacrosanto concilio generalc di Basilea, legittimamente riunito ncUo Spi rito Santo, espressione della Chiesa universale, a perpetua memoria. Già da tempo questo santo sinodo ha promulgato un decreto ucilissimo per dare stabilità e vigore ai concili gene ral i , la cui frequente celebrazione costituisce la principale coltivazione del campo del Signore. Ma poiché di questa cura non vi è dubbio che facciano parte i sinodi episcopali e i concili provincia li, g l i ancichi canoni prescrissero che si radunassero spesso. Lo stesso santo sinodo desiderando che anche ai nostri tempi si osservino le antiche, loc.le voli consuetudini, stabilisce e comanda che ogni vescovo - personalmente, se non è trattenuto da un impedimento canonico, altrimenti per mezw di un suo rappresentante a cio adatto - celebri ogni anno il sinodo episcopale i n dascuna diocesi, dopo l' ortava della Resurrezionc del Signore, almeno una volta all'anno, <love non vi sia la consuetudine di cclebrarlo due voire. Questo sinodo duri due o tre giorni; o tanto quanto scmbrerà necessario ai vescovi. Il primo giorno, quindi, si riuniscano il vescovo e tutti gli altri che hanno il dovcrc di prendere parte al sinodo; durante la messa, o dopo, il ve scovo o altri in suo nome esponga la parola di Dio; esorti tutti a comportarsi bene, ad astenersi dal male c a osservare la disciplina ecclesiascica e i doveri propri di ciascuno; e specialmente quelli cui è affidata la cura delle anime nei giorni festivi e nelle altrc solennità istruiscano il popolo loro soggetto con la domina e con salutari arrun onîmenti. Dopo cio, si leggano gli statuti provinciali e sinodali; e, tra le aitre cose, un buon trattato che insegni corne si debbano amministrare i sacramenti, ed altre cose utili per i sacerdoti. Q u i ndi il vescovo stesso faccia indagini diligenti sulla vita e i costumi dei suoi sud diti; e cerchi di reprimere con la debita correzione la vergogna della perversa
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NzY4MjI=